T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1184 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuti i motivi di ricorso e le controdeduzioni delle difesa dell’Ente;

Rilevato che l’atto impugnato risulta superato da un successivo atto comunale;

Considerato che – pur alla stregua delle ultime contrapposte memorie in punto di accollo di spese di lite – il detto contrarius actus del 22/12/2010 n. prot. 71 non pare adottato per soddisfare i contenuti del ricorso ma solo in ragione della obliterazione di una specifica antecedente richiesta di altro soggetto che diede causa all’atto 25/3/2010 n. 25 qui impugnato e poi superato dall’ulteriore atto sopra citato;

Ritenuto, perciò che, nel caso, vada solo pronunciata una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenze di interesse:

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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