Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 20-07-2011, n. 28881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6/4/2011, il Tribunale di per il riesame di Roma, respingeva l’appello proposto nell’interesse di C. C., avverso l’ordinanza del Gip di Latina, emessa in data 12/2/2011, con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso il policlinico (OMISSIS), osservando che il trasferimento del detenuto presso la CR di (OMISSIS) con immediato ricovero presso il Centro clinico della struttura appariva idoneo a garantire le cure necessarie e quindi ad assicurare la compatibilità fra il regime detentivo e lo stato di salute.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, personalmente mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

In particolare deduce la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis e art. 299 c.p.p., comma 4 ter in relazione all’art. 32 Cost., eccependo che il perito nominato dal Gip aveva accertato l’incompatibilità, in termini assoluti, fra il regime di detenzione e lo stato di salute dell’imputato, per cui il Tribunale aveva illegittimamente compresso il diritto alla salute del ricorrente.

Si duole, inoltre, della irragionevolezza della motivazione che non aveva fornito alcuna congrua spiegazione del percorso che aveva portato il Tribunale a disattendere le conclusioni del perito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Non v’è dubbio che il diritto alla salute ( art. 32 Cost.) sia un diritto inviolabile dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost., come tale insuscettibile di ablazione e, nel suo nucleo essenziale, non bilanciabile con altri principi e valori costituzionali. Per questo l’ordinamento prevede che la custodia in carcere non può essere disposta o mantenuta quando le condizioni di salute dell’imputato risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere ( art. 275 c.p.p., comma 4 bis). Persino in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, qualora la custodia dell’imputato presso idonee strutture carcerarie non sia possibile senza pregiudizio per la sua salute, il giudice deve disporre gli arresti domiciliari presso un luogo di cura ( art. 275 c.p.p., comma 4 ter).

Infatti questa Corte ha rilevato che:

"I divieti di applicazione della custodia cautelare in carcere stabiliti dai commi quarto e quarto bis dell’art. 275 c.p.p., non sono basati su presunzioni che si contrappongano a quella di adeguatezza esclusiva della medesima misura nei casi previsti dal comma 3 dello stesso articolo (ben potendo riscontrarsi o presumersi la pericolosità, dal punto di vista criminologico, anche di soggetti che si trovino in taluna delle condizioni che danno luogo ai suindicati divieti), ma trovano fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall’art. 2 Cost., dei quali costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5840 del 16/01/2008 Cc. (dep. 06/02/2008) Rv. 238655).

Non è in contraddizione con tale principio di diritto, l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che:

"La prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, quale previsto dall’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, rispetto alla presunzione d’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nel casi di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall’incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nel citato art. 275 c.p.p., comma 4 ter" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22977 del 13/05/2008 Cc. (dep. 09/06/2008) Rv. 240488).

Nel caso di specie, nessuna censura può essere effettuata al provvedimento impugnato, dovendosi escludere che il Tribunale del riesame abbia operato una illegittima compressione del diritto alla salute dell’imputato, dal momento che il centro clinico penitenziario presso il quale il detenuto è stato trasferito, è stato ritenuto struttura idonea a garantire all’interessato le cure mediche di cui costui ha bisogno, attraverso una valutazione in fatto che non può essere rivista in questa sede. Del resto il ricorrente non ha addotto alcuna specifica ragione da cui si possa dedurre che il Centro clinico dove l’imputato è stato trasferito non possa erogare all’imputato le cure mediche necessarie.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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