T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1178

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Lamenta il ricorrente l’illegittimità del rubricato provvedimento con il quale gli viene negato il nulla osta per inserimento lavorativo a causa di un deferimento all’Autorità Giudiziaria per contraffazione ed uso di permesso di soggiorno falso.

Il ricorso fa leva su una asserita falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 286/1998.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura erariale, ha controbattuto partitamente concludendo per l’infondatezza del ricorso medesimo. All’U.P. del 13/7/2011 la causa, dopo breve discussione, è stata spedita in decisione.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, pur tralasciando il fatto che il menzionato provvedimento di espulsione non è mai stato eseguito (CdS sezione VI 9029/2010) e l’ulteriore diverso fatto che al momento dell’adozione del provvedimento qui in discussione non sussistesse alcuna inerente condanna penale, va rilevato che il ricorrente non contesta nè la non intervenuta esecuzione dell’atto di espulsione né che risultò poi condannato.

Più precipuamente va così ricordato e qui fatto proprio, quale giustificazione d’esito di merito, che in sede cautelare venne rilevato quanto segue (ordinanza n. 65/2008):

– con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente il nulla osta al lavoro dallo stesso domandato, in quanto egli risulta "deferito alla competente autorità giudiziaria… per contraffazione ed uso di permesso di soggiorno" a lui mai rilasciato;

– il ricorrente non contesta il fatto di cui sopra, ed anzi ammette di essere stato per lo stesso condannato come da sentenza T. Mantova 11 novembre 2005 n°772 (doc. 6 ricorrente, copia di essa);

– il reato commesso, pur non essendo fra quelli considerati in astratto ostativi all’ingresso dello straniero in Italia, nel caso concreto riguarda proprio il titolo che tale ingresso e soggiorno consente e quindi correttamente è stato considerato espressione di pericolosità sociale;

– quindi manca il fumus del ricorso.

Le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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