Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 20-07-2011, n. 28880 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15/11/2010 il Tribunale di Bari, respingeva l’istanza di riesame avverso l’ordinanza, in data 19/10/2010, con cui il Gip del Tribunale di Bari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di C.C., indagato per partecipazione ad associazione a delinquere e per usura, confermando la misura cautelare.

Il Tribunale, pur riconoscendo che il C. era stato vittima di usura da parte dei promotori dell’associazione, riteneva pienamente integrato il quadro di gravità indiziaria a carico del prevenuto con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all’usura, osservando che costui, per un certo periodo di tempo si era inserito in un’attività di usura organizzata in danno di più soggetti, partecipando a tale associazione come procacciatore di clienti e riciclatore di assegni e denaro contante. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce il vizio della motivazione con riferimento alla gravità del quadro indiziario.

In particolare deduce che il provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione del provvedimento genetico, sia viziato da motivazione apparente, avendo il Tribunale omesso di indicare gli elementi dai quali desume la correttezza, logicità ed aderenza alle risultanze processuali dell’ordinanza del Gip. Con specifico riferimento alla contestazione ex art. 416 c.p., si duole che il Tribunale abbia dedotto l’intraneità del C. al sodalizio criminoso, richiamando il suo ruolo di procacciatore di clienti, senza alcuna valutazione circa la effettiva portata del suo contributo causale ed, in particolare del dolo specifico e del rispettivo animus. Si duole, inoltre che il Tribunale abbia riconosciuto al C. il ruolo di riciclatore dei profitti del sodalizio criminoso, sebbene il Gip avesse escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di riciclaggio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1 a sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Tanto premesso, occorre rilevare che secondo un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte deve escludersi che un contributo meramente occasionale possa comportare la sussistenza della "affectio societatis".

E’ stato osservato, infatti che: "Per la configurabilità della fattispecie di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti in materia di stupefacenti è necessario che l’agente apporti un contributo apprezzabile, anche se non permanente, alla realizzazione degli scopi propri dell’associazione, con la volontà consapevole di farne parte (la cosiddetta "affectio societatis") allo scopo del raggiungimento dei fini della stessa. Ne consegue che il contributo occasionale, anche quando ridondi a favore del sodalizio criminoso, potrà acquistare rilevanza sotto altri profili, ma non è sufficiente per ritenere che l’agente, con ragionevole probabilità, faccia parte del sodalizio criminoso. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 679 del 11/02/1991 Cc. (dep. 23/03/1991) Rv. 186683).

Nel caso di specie, tuttavia, dalla motivazione della sentenza impugnata il contributo causale fornito dal C. all’associazione per delinquere non risulta occasionale, bensì frutto di una collaborazione usuale (fol. 4 e 5), attraverso un apprezzamento degli elementi fattuali che non può essere oggetto di nuova valutazione in questa sede.

La motivazione del provvedimento impugnato risulta priva di vizi logici ed, in punto di diritto è coerente con l’insegnamento di questa Corte che ha statuito che:

"Per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell’agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale e la commissione di uno o più delitti programmati dall’associazione non dimostra automaticamente l’adesione alla stessa. Tuttavia l’attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all’esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell’appartenenza all’associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "l’affectio societas" dell’agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza all’associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11446 del 10/05/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200938).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che respinge il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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