T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnato atto la Prefettura di Brescia nega l’ulteriore corso alla domanda del ricorrente tesa ad ottenere la cittadinanza italiana sul solo ostativo rilievo che lo stesso non fosse in possesso al 28/7/2004 del requisito della residenza legale previsto dalla normativa vigente.

Il ricorrente contesta tale annotata negativa circostanza allegando documentazione comunale (Comune di Chiari e Palazzolo) alla stregua della quale egli risulta residente in Italia sino dalla fine del 1990.

L’Amministrazione,costituitasi in giudizio per il tramite l’Avvocatura erariale, non contesta il contenuto di tale medesima documentazione e la relativa veridicità cartolare.

All’U.P. del 13/7/2011 la causa, dopo breve discussione, è stata spedita a sentenza.

A termini della giurisprudenza di questa Sezione la fase procedimentale su descritta pertiene alla propria competenza.

Il ricorso è fondato e va accolto poiché quanto delineato e provato dal ricorrente non risulta contestato in alcun modo in questa sede dall’Amministrazione.

Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato; salva l’adozione di ulteriori provvedimenti finali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *