T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3 dicembre 2007 C.B. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del questore di Brescia che rigettava la sua domanda tesa ad ottenere il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto per motivi di lavoro subordinato.

Il rigetto era fondato sulla sentenza irrevocabile del GUP del Tribunale penale di Brescia 27.5.2005 con cui il ricorrente veniva condannato con giudizio abbreviato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti, ex art.73 DPR 309/90,e 62 bis c.p. Inoltre si accertava che il ricorrente era stato arrestato e deferito all’A.G in data 30.10.2006 per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a P.U. e condannato dal Tribunale di Brescia con sentenza n.3337/06 a mesi 4 e 10 giorni di reclusione.

Deferito all’A.G. nelle date del 4.8 2005; 5.8.2005 e 16.4.2006 per guida sotto l’influenza dell’alcool e condannato con d.p. alle ammende di euro 380,00; 580,00 e 630,00.

Ritenuto dai Carabinieri di Rezzato (cfr. nota 9.3.2007) elemento inaffidabile. Cancellato dall’anagrafe del Comune di Rezzato per irreperibilità il 26.2.2007 e dal 14.6.2007 residente nel Comune di Prevalle.

In diritto il ricorrente deduceva quale unico motivo la violazione dell’art. 7 della legge 241/90 per mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva l’amministrazione intimata che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di causa.

Con ordinanza n.52/08 del17.1.2008 questa Sezione rigettava l’istanza cautelare.

All’odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento.

Come affermato ripetutamente da Questa Sezione (cfr, per tutte, le sentenze, n.911 del 29.8.2008, n.267 del 13.2 2009 e 468 del 27.2.2009), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 16.5.2008, non risulta irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di gravi reati che suscitano allarme sociale.

Tra questi sono da comprendere i reati legati alla detenzione ed allo spaccio di stupefacenti, soprattutto allorquando è intervenuta una severa condanna anche se patteggiata. E non v’ha dubbio che nel caso di specie la condanna, citata nelle premesse di fatto, del ricorrente, ad avviso del collegio, ad anni 2 di reclusione ed a 1.400 Euro di multa, testimonia della gravità del reato commesso dal ricorrente medesimo. Senza poi sottacere gli altri reati commessi dall’istante di cui si è riferito in linea di fatto.

Del resto l’introduzione, determinata dalla legge, di un automatismo tra reato grave e impedimento alla permanenza sul territorio nazionale del cittadino di origine extracomunitaria, opera soltanto nel caso in cui la responsabilità del cittadino è accertata dal giudice attraverso un procedimento penale ed una sentenza di condanna. Il che sta a significare che l’indice di pericolosità è già insito nel dettato della legge. L’autorità chiamata successivamente ad emettere il provvedimento amministrativo consequenziale in realtà non beneficia di una valutazione discrezionale assoluta: la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno scaturisce già dalla sentenza penale di condanna.

Spetta infine al legislatore stabilire quali fatti penali, sanzionati dal giudice, possono allarmare la società; e non v’è dubbio che i reati commessi dal ricorrente accompagnati da una condotta, ad avviso della stessa autorità di polizia, poco raccomandabile, testimoniano la pericolosità del soggetto istante.

Detto questo, del tutto infondato appare il motivo di impugnazione dedotto in ricorso, atteso che l’omissione contestata dell’avviso dell’avvio del procedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente è giustificata per un verso dalla irreperibilità dello stesso e per altro verso dalla possibilità di soprassedere a tale incombenza allorquando il soggetto rappresenta un pericolo per la civile convivenza.

Ciò comunque non ha impedito al ricorrente di difendersi davanti al giudice naturale secondo il rito ed i canoni procedimentali previsti dalla legge.

In conclusione l’impugnato decreto del Questore di Brescia appare corretto ed il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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