T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1170 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. impugna l’ordinanza meglio in epigrafe indicata, che gli ingiunge, quale presunto responsabile dell’abuso e "in qualità di rappresentante dei sig.ri S. f.lli", di demolire alcune opere realizzate senza titolo autorizzativo, descritte in motivazione in base ad una relazione dell’istruttore dell’Ufficio tecnico comunale come una tettoia, realizzata sul mappale 304 del foglio 36 del locale catasto, e un corpo avanzato, realizzato sul mappale 306 dello stesso foglio, entrambe in zona vincolata ai sensi dell’allora vigente art. 1 lettera c) l. 431/1985 (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

Ciò sulla base dei seguenti quattro motivi, esposti in ordine logico:

– con il primo di essi, rubricato come secondo, deduce violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n°241, per omissione dell’avviso di inizio del procedimento;

– con il secondo, rubricato come primo, deduce eccesso di potere per falso presupposto, in quanto non egli stesso, ma certa Co. Agri. Cor. S.c. a r.l. sarebbe il proprietario delle opere abusive, come da atto di permuta che produce come doc. 2;

– con il terzo motivo, deduce lesione del proprio diritto di difesa, perché in ogni caso a suo dire l’ingiunzione a demolire si sarebbe dovuta notificare anche agli altri "f.lli S." e alla suddetta società, come responsabili dell’abuso;

– con il quarto, deduce infine eccesso di potere, per non avere il provvedimento impugnato espresso le ragioni di interesse pubblico che avrebbero fatto decidere per la demolizione.

Il Comune intimato non si è costituito.

Con ordinanza 16 febbraio 2011 n°274, la Sezione disponeva istruttoria, prescrivendo all’Ufficio tecnico comunale di depositare copia del fascicolo di pratica, completa di relazione; il tutto perveniva in data 25 febbraio 2011, evidenziandosi nella relazione stessa che S.S. risulta deceduto il 22 agosto 2010.

La Sezione all’udienza del giorno 13 luglio 2011, su dichiarazione di permanenza dell’interesse, resa già alla precedente udienza del 26 gennaio 2011, del difensore della parte ricorrente tratteneva da ultimo il ricorso in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni appresso precisate.

1. In via preliminare, a scopo di chiarezza, va ricordato che la pur accertata morte del ricorrente, di cui dà notizia la relazione della p.a. depositata il 25 febbraio 2011, non esplica nella fattispecie alcun effetto interruttivo del processo, che per costante giurisprudenza si produce solo ove l’evento in questione sia formalmente dichiarato all’udienza dal difensore della parte, ovvero da questo notificato alle altre parti: così in termini, da ultimo C.d.S. sez. V 26 ottobre 2009 n° 6539. Nella specie, il difensore del ricorrente non ha ritenuto di attivarsi nel senso predetto, e quindi la causa va decisa nel merito.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato: così come affermato da costante giurisprudenza, ad esempio da ultimo da TAR Puglia Lecce sez. III 7 aprile 2011 n°608, l’omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento non vizia il successivo provvedimento repressivo di un abuso edilizio, in forza del disposto dell’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, per cui tale omissione non comporta illegittimità del provvedimento finale, ove emerga, come si vedrà nel caso di specie, che quest’ultimo non avrebbe potuto assumere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

3. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta erronea identificazione del proprietario delle opere abusive, è a sua volta infondato in fatto. Così come chiarito dalla più volte citata relazione della p.a. 25 febbraio 2011 e dalle visure catastali ad essa allegate, infatti, l’intestazione alla Co. Agri. Cor. S.c. a r.l., ovvero alla "Cooperativa agricola Corteno" riguardava uno solo dei mappali, meglio detto delle particelle, sulle quali insistono le opere ritenute abusive, ovvero la particella 304 del foglio catastale 36, e sussistette dal 16 luglio 1982 al 18 gennaio 2007. La particella 304 peraltro, assieme alla 306, a sua volta, come si è detto, interessata dalle opere per cui è processo, è stata soppressa ed aggregata alla particella 305, che dalla predetta data del 18 gennaio 2007 in catasto è intestata formalmente a S.S., odierno ricorrente, e a certo Camillo S., ragionevolmente un suo congiunto.

4. Come però è noto, l’intestazione catastale non è di per sé decisiva per attribuire la proprietà di un immobile, per la quale è necessario considerare il titolo civilistico di acquisto: in proposito, danno informazione le stesse visure di cui si è detto, inviate dal Comune e non contestate dal ricorrente, secondo le quali egli stesso e il consorte Camillo S. ebbero ad acquistare mediante sentenza di usucapione pronunciata proprio il 18 gennaio 2007. Poiché l’acquisto in forza di usucapione di un immobile richiede un possesso almeno decennale, nella più favorevole ipotesi dell’art. 1159 c.c., ed opera dalla data di inizio del possesso qualificato – sul punto per tutte Cass. civ. sez. II 25 marzo 1998 n°3153- rimane dimostrato che alla data del 4 agosto 2000, in cui fu emanato l’atto impugnato, il ricorrente era proprietario del bene.

5. A sua volta infondato è il terzo motivo di ricorso, dato che il provvedimento repressivo di un abuso edilizio può essere validamente notificato al solo responsabile dell’abuso stesso ovvero, come nella specie, ad uno solo dei comproprietari del bene interessato, poiché la garanzia dei comproprietari pretermessi risiede nella loro possibilità di impugnare nel termine di decadenza, che non decorre se non dall’effettiva conoscenza dell’atto stesso: in tali termini di recente TAR Puglia Bari sez. II, 15 dicembre 2010 n°4196 e, sull’ultimo punto con argomentazione di principio, Cass. civ. S.U. 17 dicembre 2003 n°19357.

6. Anche il quarto ed ultimo motivo è infondato, dato che secondo costante giurisprudenza della Sezione, da ultimo si cita TAR Brescia sez. I 22 febbraio 2010 n°860, il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico a disporre una demolizione; in senso poi conforme si sono espresse anche numerose decisioni del C.d.S., ad esempio sez. IV, 15 settembre 2009, n°5509, che si cita per tutte.

7. Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme, espresso ad esempio da C.d.S. sez. V 4 marzo 2008 n°883, secondo il quale invece "il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso" e "il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza" potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un "onere di congrua motivazione" circa il "pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato"; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.

8. In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, come osservato dalla Sezione nella pure citata sentenza 860/2010, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; ditalché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.

9. Nulla per le spese, dato che il Comune intimato non si è costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per spese.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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