Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 20-07-2011, n. 28862

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23/6/2010, il Tribunale della Spezia ha condannato M.A. alla pena di Euro 200,00 di ammenda per il reato di incauto acquisto, così derubricata l’originaria imputazione di ricettazione.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il P.G. chiedendo che la Corte d’Appello, previa eventuale rinnovazione del dibattimento, voglia riformare la sentenza impugnata, dichiarando l’imputato colpevole del reato di ricettazione originariamente contestato.

Trattandosi di sentenza inappellabile, la Corte territoriale ha qualificato il mezzo d’impugnazione come ricorso, disponendo, con ordinanza in data 1 marzo 2011, la trasmissione degli atti a questa Corte.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto, essendo stato concepito come appello è incentrato su motivi di fatto che postulano una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di primo grado con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse, come normalmente avviene nel giudizio d’appello.

Ciò non è consentito in questa sede in quanto comporterebbe un inammissibile intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni assunte dal giudice del merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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