Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 20-07-2011, n. 28861 Valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29/10/2010, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in data 12/3/2008, assolveva B.P. dalle imputazioni di ricettazione e procurata inosservanza di pena a lui ascritte perchè il fatto non sussiste.

La Corte territoriale accoglieva le censure mosse con l’atto d’appello, osservando che il fatto che l’imputato risultasse trasportato su un’autovettura rubata condotta dal pregiudicato L.M., non costituiva prova del concorso del B. nella ricettazione dell’autovettura e di altri beni trovati in possesso del L..

Ugualmente la Corte escludeva la responsabilità dell’imputato per il reato di procurata inosservanza di pena, osservando che non sussistevano validi elementi di prova a carico del prevenuto.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. deducendo violazione di legge, travisamento della prova e motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di procurata inosservanza di pena.

Al riguardo si duole che la Corte abbia trascurato una serie di elementi fattuali dai quali emergeva chiaramente la responsabilità dell’imputato per cui le conclusioni assunte dalla Corte apparivano palesemente illogiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ribaltato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di primo grado senza confutare specificamente gli argomenti utilizzati dal primo giudice, limitandosi ad una lettura che ha svalutato la gravità degli elementi indiziari a carico dell’imputato, con affermazioni apodittiche che rendono illogico il percorso argomentativo del provvedimento impugnato.

Tale percorso, peraltro, sconta il vizio di non aver effettuato una valutazione specifica ed unitaria degli indizi.

Pertanto non è coerente con il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale: "La valutazione della prova indiziaria comporta innanzitutto l’esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l’intrinseca valenza indicativa, quindi l’esame globale degli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’imputato" (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 30448 del 09/06/2010 Ud. (dep. 30/07/2010) Rv. 248384).

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo al delitto di cui all’art. 390 c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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