Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 20-07-2011, n. 28860 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22/9/2010, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, in data 28/9/2006, dichiarato prescritto il reato di ricettazione rideterminava in anni quattro di reclusione ed Euro. 4.000,00 di multa la pena inflitta a S.P. per il reato di riciclaggio di un autocarro di provenienza furtiva.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, erroneamente effettuata nelle mani del difensore d’ufficio, ex art. 161 c.p.p., comma 4. Al riguardo eccepisce di aver dichiarato il luogo per le notificazioni presso la propria residenza in (OMISSIS). Essendo stato indicato l’indirizzo in modo inesatto, l’ufficiale giudiziario non aveva potuto eseguire la notifica e l’atto era stato notificato al difensore d’ufficio, sebbene l’imputato avesse provveduto a nominare difensore di fiducia in data 25/1/2002.

Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità della condotta delittuosa per il delitto di riciclaggio. In particolare eccepisce che l’unica condotta accertata a carico del prevenuto, vale a dire l’aver effettuato la vendita di un furgone Ducato 2435, originariamente targato (OMISSIS), reimmatricolato con una nuova targa non presenta alcun profilo di antigiuridicità.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, quanto all’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Nel caso di specie non ricorre l’ipotesi della nullità a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 182, 183 e 184 c.p.p., che si verifica nei casi di irregolarità della notificazione per inosservanza delle norme relative, in quanto siamo in presenza di una nullità che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e come tale è assoluta ed insanabile.

Al riguardo occorre rilevare che non si è verificata la condizione di impossibilità della notifica presso il domicilio dichiarato dall’imputato, requisito indispensabile per procedere alla notifica al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4. Infatti l’indicazione in modo errato dell’indirizzo dell’imputato ha pregiudicato la possibilità per l’Ufficiale Giudiziario di individuare il luogo esatto dove eseguire la notifica. A ciò si aggiunga che la notifica, ex art. 161 c.p.p., comma 4, è stata effettuata presso il difensore d’ufficio, che non svolgeva più alcun ministero, avendo l’imputato nominato un difensore di fiducia in data 25/1/2002. Ciò ha comportato un difetto insanabile della vocatio in iudicium dell’imputato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: "La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile". (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17179 del 27/02/2002 Ud. (dep. 08/05/2002) Rv. 221402).

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Rimini per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla le sentenze di primo e secondo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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