Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 20-07-2011, n. 28859

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione T.R., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 22.10.2010, che confermo la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Sanremo il 9.2.2007, per i reati di estorsione e lesioni personali volontarie in danno della moglie V.S., violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno dei figli minori.

La difesa deduce con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione.

Gli atti di disposizione patrimoniale consacrati in una scrittura privata che la V. sarebbe stata costretta a firmare, dovrebbero infatti ritenersi del tutto inefficaci per evidenti vizi di forma, e privi di qualunque tutela giuridica, talchè nessun profitto l’imputato ne avrebbe potuto trarre, con corrispondente danno della persona offesa.

In ogni caso, alla stregua del secondo, subordinato motivo, sarebbero ravvisatoli nel fatto solo gli estremi del tentativo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai rilievi difensivi ha già risposto la Corte territoriale osservando che anche la semplice sottoscrizione della scrittura privata in questione da parte della V. costituisce l’ingiusto profitto del reato di estorsione, individuabile in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 29563 del 17/11/2005 P.G. in proc. Calabrese).

Ma è vero anche che lo stretto collegamento logico tra i due fogli della scrittura privata rende irrilevante che il primo, contenente le premesse degli atti disposizione finali, non rechi la sottoscrizione delle parti (Cass. Civ. nr. 6133 del 1992), mentre è agevolmente confutabile, alla luce del chiaro disposto dell’art. 2702 c.p., anche l’affermazione difensiva secondo cui una scrittura privata potrebbe avere efficacia tra le parti solo se autenticata, essendo al contrario sufficiente il riconoscimento della propria sottoscrizione da parte dell’interessato, nè essendo richieste dalla legge, in relazione alla natura degli accordi intervenuti tra le parti, condizioni di validità ed efficacia ulteriori rispetto alla forma scritta.

La V. aveva quindi assunto obblighi giuridicamente rilevanti, ciò che conferma ulteriormente la correttezza delle valutazioni dei giudici di appello in ordine alla ravvisabilità, nella specie, della forma consumata del delitto di estorsione.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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