Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 20-07-2011, n. 28858

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione L.S., avverso la sentenza della Corte di Appello di Tento del 9.6.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale il 23.9.2009, per il reato di cui all’art. 643 c.p. in danno di P.C..

Deduce il ricorrente il vizio di manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza, per avere infondatamente confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in ordine al reato in contestazione.

Le menomate condizioni di salute della persona non sarebbero in realtà state conoscibili, e in ogni caso non sarebbero tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere del P., affetto da un disturbo bipolare che consente a chi ne soffre di condurre una vita normale, salve le parentesi di crisi acute, risolvibili con trattamenti farmacologici o ricoveri ospedalieri.

D’altra parte l’erogazione della somma di Euro 20.500,00 a favore del ricorrente, da parte del P., sarebbe stata giustificata dalla prospettiva dell’avvio di una comune impresa societaria, naufragata soltanto a causa dell’intervenuto ricovero della persona offesa in ospedale a cagione dell’acutizzarsi del suo disturbo.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale sottolinea tra l’altro adeguatamente le indicazioni processuali della piena consapevolezza, e del conseguente approfittamento, da parte del ricorrente, delle precarie condizioni psichiche della persona offesa all’epoca dei fatti, rivelategli dalla madre dell’interessato, ma percepite anche direttamente dall’imputato, che aveva notato una singolare condizione di "assoggettamento" della persona offesa nei confronti di altro soggetto; hanno evidenziato che la data del versamento era caduta appena dieci prima del ricovero della persona offesa in trattamento sanitario obbligatorio, quando ormai le sue condizioni psichiche dovevano evidentemente essere in sensibile peggioramento da qualche tempo, tanto da determinare la necessità del ricovero; hanno correttamente rilevato l’anomala intensità dei contatti telefonici tra le parti (ben 28) nel giorno del versamento, significativi di una esasperata opera di pressione dell’imputato sulla vittima ecc..

Il riferimento del ricorrente alla presunta non incidenza delle condizioni mentali del P. sulla sua capacità di intendere e di volere, non è poi pertinente in diritto, perchè alla stregua del parametro normativo tipizzato nell’art. 643 c.p., l’incapacità della persona offesa deve essere intesa non in senso assoluto ma con riferimento a tutte le forme anche non morbose di indebolimento intellettuale, di menomazione della capacità di critica e delle funzioni volitive e affettive, che rendano la vittima facilmente suggestionabile e ne diminuiscano la capacità di opporsi ad insinuazioni ed insidie (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 2^, 3458 del 2005), dovendosi peraltro notare che nel caso di specie, secondo le giuste argomentazioni dei giudici di appello, la situazione personale della vittima era ben più critica di quella corrispondente agli standard "minimi" previsti dalla norma incriminatrice.

E appare davvero riduttiva e spregiudicata la tesi del ricorrente che vorrebbe ricondurre a banali questioni contrattuali una vicenda così drammaticamente connotata dal punto di vista della persona offesa, e altrettanto cinicamente gestita dallo stesso ricorrente, anche sotto questo profilo dovendosi condividere le corrette valutazioni della Corte territoriale.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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