T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento dell’8.8.2007, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cesano Maderno respingeva la domanda di condono edilizio, ex art. 32 del decreto legge 269/2003, presentata in data 3.12.2004 dal sig. G.S., relativamente ad una nuova costruzione ad uso abitazione realizzata in via G. Verga.

Contro il citato diniego di sanatoria era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione di legge (in particolare legge n. 47/1985, decreto legge 269/2003 convertito in legge 326/2003, legge regionale Lombardia 31/2004, legge regionale Lombardia 12/2005, artt. 2 e 3 legge 241/1990, circolare Ministero delle Infrastrutture 7.12.2005 n. 2699; artt. 2, 3, 42 e 97 Costituzione) e l’eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7.7.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1.1 Il Comune di Cesano Maderno ha negato il condono dell’immobile dell’esponente, dando applicazione all’art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 31/2004, in forza del quale (comma 1°), "…non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge" (la LR 31/2004 è entrata in vigore il 6 novembre 2004).

La norma regionale è stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 49 del 10.2.2006 della Corte Costituzionale.

Nel caso di specie, risultano pacificamente sussistere i presupposti per il diniego di condono di cui alla legge regionale indicata: l’opera di cui è chiesta la sanatoria è – infatti – un edificio destinato ad abitazione, trattandosi di una (così testualmente nell’istanza di condono), "nuova costruzione ad uso residenziale" (cfr. la copia dell’istanza di condono citata, doc. 5 del ricorrente e doc. 7 del Comune, con l’allegata documentazione fotografica), realizzata ex novo su terreno rientrante in zona B4 residenziale a verde privatoAmbito 7 Riordino diffuso, contraddistinto al catasto al foglio 2, mappale 148 (cfr. ancora il citato doc. 5).

L’area su cui sorge il manufatto abusivo rientra quindi nella sottozona B4 "residenziale a verde privato", zona particolarmente meritevole di tutela per il proprio pregio ambientale, in relazione alla quale le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) ammettono, mediante concessione edilizia diretta, interventi di completamento edilizio dei fabbricati esistenti (cfr. lo stralcio delle NTA, doc. 8 del resistente).

Tenuto conto che l’opera abusiva ha carattere di novità, l’intervento edilizio realizzato con essa non può certo avere carattere di completamento dell’esistente.

1.2 Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbe parte ricorrente, che l’edificio di cui alla domanda di sanatoria del 2004 non sarebbe in realtà una nuova costruzione, in quanto già esistente sul suolo sin dal 1992.

Infatti, le opere abusive allora realizzate dall’esponente, oggetto di una ingiunzione di demolizione da parte del Comune nel 1992 e poi acquisite nel 1994 al patrimonio dell’Ente, erano radicalmente differenti dall’immobile di cui è causa, in quanto si trattava di una rete metallica, di una tettoia per il ricovero degli animali e di un box prefabbricato in lamiera (cfr. docc. 36 del Comune, vale a dire rispettivamente l’ingiunzione di demolizione del 1992, l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente del 1994, la nota di trascrizione presso i registri immobiliari del 1994 ed una domanda di sanatoria del 1995).

E’ ovvio che un edificio ad uso abitazione rappresenta, rispetto alle vecchie strutture abusive, un’opera nuova, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche sia per quanto concerne la destinazione d’uso (cfr. ancora il doc. 8 del Comune, per un confronto planimetrico fra le vecchie e la nuova struttura).

1.3 Quanto al presunto difetto di motivazione dell’atto impugnato, anch’esso si rivela insussistente, visto che il provvedimento indica in maniera esaustiva le ragioni fattuali e giuridiche della propria adozione, tenendo anche presente il concorde orientamento della giurisprudenza amministrativa, per la quale gli atti sanzionatori in materia edilizia sono sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata abusività del manufatto; trattandosi di atti vincolati, per i quali non è necessaria una particolare motivazione oppure la comparazione fra l’interesse pubblico e quello privato che si asserisce leso (cfr., fra le tante, TAR Veneto, sez. II, 1.2.2011, n. 180).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune, mentre non occorre provvedere nei confronti della Regione Lombardia, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Cesano Maderno delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali).

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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