Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 20-07-2011, n. 28857

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione N.D., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova dell’1.12.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di La Spezia il 25.5.2006, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p..

L’imputato, notato da alcuni agenti mentre circolava sulla pubblica via trasportando dei grossi sacchi, aveva subito una perquisizione domiciliare all’interno della propria abitazione, dove erano stati rinvenuti numerosi capi di abbigliamento con marchi contraffatti. La difesa il vizio di carenza e illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per avere ritenuto sufficiente la prova della responsabilità dell’imputato esclusivamente sulla base del luogo di ritrovamento della merce, nonostante che l’abitazione del N. fosse occupata anche da altri suoi connazionali. Il ricorso è manifestamente infondato.

La difesa propone in sostanza una alternativa lettura di merito delle risultanze istruttorie, con riferimento alle circostanze che condussero al rinvenimento della merce contraffatta, essendo peraltro consegnato al processo, come dato di fatto incontrovertibile, che detta merce era custodita all’interno dell’abitazione occupata dall’imputato. In ricorso non sono invece nemmeno indicati i riferimenti processuali dell’affermazione secondo cui l’immobile era occupato anche da altri connazionali dell’imputato, circostanza che nella sentenza impugnata è assunta in sostanza soltanto in via ipotetica, per dedurne comunque l’irrilevanza.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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