T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1989 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli esponenti sono tutti residenti in Milano, nel Condominio di V.L.R., (di seguito, per brevità, anche solo "Condominio").

Con il ricorso in epigrafe, gli stessi impugnavano la denuncia di inizio attività (DIA), presentata il 29.9.2006 dall’amministratore del Condominio, per la realizzazione di un’autorimessa interrata suddivisa in 43 posti auto pertinenziali.

Questi, in sintesi, i motivi del gravame principale, accompagnato da domanda cautelare:

1) violazione dell’art. 19 L. 7.8.1990 n. 241, dell’art. 23 del DPR 380/2001, dell’art. 42 della LR 12/2005 e dell’art. 9 della legge 122/1989 e difetto di istruttoria; dove si sostiene l’illegittimità della DIA, in quanto l’amministratore avrebbe presentato la medesima in assenza della necessaria deliberazione dell’assemblea condominiale;

2) violazione dell’art. 19 della legge 241/1990, dell’art. 23 del DPR 380/2001, dell’art. 42 della LR 12/2005 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria; in esso si denuncia l’illegittimità della DIA, in quanto nella medesima non sarebbe stata indicata l’impresa esecutrice dei lavori;

3) violazione del regolamento edilizio del Comune di Milano, eccesso di potere per sviamento, violazione dell’art. 19 della legge 241/1990, dell’art. 23 DPR 380/2001 e dell’art. 42 LR 12/2005; nel quale si evidenzia che i lavori di cui alla DIA cagionerebbero l’illegittimo abbattimento degli alberi del cortile condominiale.

Si costituivano in giudizio il Comune di Milano ed il Condominio di viale Legioni Romane 65, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del ricorso.

A fronte della produzione documentale delle controparti, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti, con ulteriore domanda di sospensiva, depositati in data 8.5.2007, con i quali impugnavano due note del Comune di Milano.

Queste le censure contenute nei primi motivi aggiunti (continua la numerazione del ricorso principale):

4) violazione dell’art. 19 legge 241/1990, dell’art. 23 del DPR 380/2001, dell’art. 42 LR 12/2005 e dell’art. 9 legge 122/1989 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento; nel quale si ribadisce l’illegittimità della DIA per mancanza, al momento della sua presentazione, di una valida deliberazione assembleare;

5) violazione degli articoli 31 e 32 del DPR 380/2001, dell’art. 24 della LR 20.2.1989, n. 6 ed eccesso di potere per sviamento; dove si lamenta la violazione della disciplina regionale sull’eliminazione delle barriere architettoniche;

6) violazione dell’art. 23 del DPR 380/2001 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria;

7) violazione dell’art. 19 della legge 241/1990, dell’art. 23 del DPR 380/2001, dell’art. 42 della LR 12/2005 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria.

In esito all’udienza in camera di consiglio del 5.6.2007, la domanda di sospensiva era respinta con ordinanza n. 828/2007, per mancanza del periculum in mora.

Alla pubblica udienza del 27.1.2011, la causa era rinviata, per consentire agli esponenti la proposizione di un altro ricorso per motivi aggiunti.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4.3.2011, erano impugnati due ulteriori atti del Comune di Milano, oltre a due DIA rispettivamente in data 10.12.2008 e del 5.11.2009, per i seguenti nuovi mezzi di gravame:

8) violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990;

9) violazione dell’art. 19 della legge 241/1990, dell’art. 23 del DPR 380/2001, dell’art. 42 della LR 12/2005 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria; nel quale si lamenta la presunta carenza di istruttoria relativamente ad operazioni di bonifica dell’area ove devono realizzarsi i parcheggi.

In vista dell’udienza pubblica, il difensore del Condominio depositava, seppure tardivamente in data 24.6.2011, una serie di documenti.

Alla pubblica udienza del 7.7.2011, il legale dei ricorrenti non si opponeva alla citata produzione documentale tardiva.

Le parti procedevano pertanto alla discussione e la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune nella sua prima memoria del 26.3.2007 e ribadita nella successiva del 27.12.2010, in aderenza alla tesi secondo cui la DIA, quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato, non consente al terzo l’impugnazione diretta (così testualmente a pag. 2 della memoria dell’Amministrazione resistente del 27.12.2010).

L’eccezione deve respingersi, in quanto la complessa questione in merito alla natura giuridica della DIA ed ai conseguenti mezzi di tutela per il terzo che si reputa leso dalla medesima, é ben lungi dall’essere definita, tanto è vero che risulta ad oggi all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – per effetto dell’ordinanza di remissione della IV Sezione n. 14 del 5.1.2011 – sicché, al di là dell’orientamento assunto sul punto dalla scrivente Sezione, deve escludersi la declaratoria di inammissibilità nei casi in cui, come quello di specie, il terzo ha proposto impugnazione diretta contro la DIA o, meglio, contro il titolo che si sarebbe formato a fronte della presentazione della medesima.

Infatti, l’attuale situazione di incertezza della giurisprudenza, testimoniata dalla rimessione della questione al massimo organo della giustizia amministrativa, non può riverberarsi negativamente nei confronti dei cittadini che si reputino lesi dall’attività edilizia intrapresa in seguito a DIA e questo soprattutto laddove, come nella Regione Lombardia, la DIA è quasi totalmente alternativa al permesso di costruire (cfr. art. 41, comma 1°, della legge regionale 12/2005).

Quanto alle altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti intimate, si può prescindere dall’esame delle medesime, attesa la complessiva infondatezza dell’impugnativa, per le ragioni che seguono.

2.1 Nel primo motivo del ricorso principale, è denunciata la circostanza che, al momento di presentazione della DIA del 29.9.2006 da parte dell’amministratore del Condominio, l’assemblea condominiale non aveva ancora approvato definitivamente il progetto definitivo dell’intervento edilizio (l’approvazione sarebbe avvenuta soltanto il successivo 15.12.2006), sicché l’amministratore, privo della necessaria autorizzazione assembleare, non avrebbe avuto alcun titolo alla presentazione della DIA, con conseguente illegittimità della medesima.

La censura si appalesa infondata, sotto diversi profili.

In primo luogo, risulta documentalmente provato che l’assemblea del Condominio affrontò la questione della realizzazione dei box sotterranei, esprimendosi favorevolmente – seppure a maggioranza e con il dissenso degli attuali condominiricorrenti – anche anteriormente alla presentazione della DIA del 29.9.2006.

Infatti, già in data 22.3.2005, l’assemblea straordinaria approvava a maggioranza (534,20 millesimi contro 79,07 millesimi), la richiesta di autorizzazione alla costruzione di box interrati nelle parti comuni (cfr. il doc. 2 del Comune, vale a dire la copia dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Milano, notificato a cura di parte degli attuali esponenti al Condominio).

Parimenti, nell’esposto in data 2.1.2007 della sig.ra Strada (anch’essa fra gli attuali ricorrenti), si dà atto della pendenza di un giudizio civile davanti al Tribunale di Milano "concernente l’impugnazione della delibera assembleare (22.3.2005) con cui è stata autorizzata l’iniziativa della costruzione di autorimesse interrate…" (cfr. doc. 3 del Comune).

La copia della delibera assembleare del 22.3.2005 è stata versata in atti dal Condominio in data 27.3.2007 quale suo documento 10: dalla lettura della stessa si desume con estrema chiarezza che nella seduta venne posta all’attenzione dei condomini e successivamente approvata la richiesta di autorizzazione alla costruzione di nuovi box interrati (punto 1 dell’ordine del giorno).

Ciò premesso, appare arduo sostenere che l’amministratore del Condominio presentò la DIA in data 29.9.2006 in assenza di valida deliberazione assembleare o comunque senza i necessari poteri.

Per quanto riguarda poi l’eventuale difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione comunale per mancata considerazione e valutazione dei titoli dell’amministratore condominiale, si ricordi in primo luogo che l’art. 35 della legge regionale 12/2005 (analoga norma è peraltro contenuta nell’art. 11 del DPR 380/2001, Testo Unico dell’edilizia), prevede che il permesso di costruire sia rilasciato "al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo".

La disposizione (dettata per il permesso di costruire, ma valevole ovviamente anche per chi si avvale della denuncia di inizio attività), è interpretata dalla costante giurisprudenza amministrativa nel senso che l’Amministrazione comunale è certamente chiamata allo svolgimento di un’attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all’Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell’immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia (cfr. sul punto, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 31.3.2010, n. 842, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nella Regione Lombardia, a conferma del citato indirizzo interpretativo, l’art. 42, comma 8°, lett. a), della LR 12/2005 prevede che il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente verifichi, in relazione alla DIA, "la regolarità formale e la completezza della documentazione".

Nel caso di specie, la DIA è stata presentata dal Condominio di viale Legioni Romane 65, in qualità di proprietario dell’immobile (l’intervento edilizio riguarda infatti le parti comuni), e nella persona dell’amministratore, al quale spetta istituzionalmente la rappresentanza del Condominio (cfr. artt. 1130 e 1131 del codice civile), oltre a tutto a fronte di una delibera ritualmente assunta in data 22.3.2005 (cfr. il testo integrale della DIA, doc. 1 del Comune).

Di conseguenza, non si vede per quale ragione l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto inibire l’attività oggetto della DIA, per un’asserita mancanza di titolo in capo all’amministratore del Condominio, che aveva invece adeguatamente provato, ai sensi del citato art. 35 LR 12/2005, l’esistenza dei presupposti per la richiesta del titolo edilizio.

A diversa conclusione non induce la circostanza che la deliberazione assembleare del 22.3.2005 era stata oggetto di impugnazione davanti al Tribunale ordinario, posto che al momento di presentazione della DIA la causa era pendente, senza che il giudice ordinario avesse sospeso l’esecutività di tale delibera (si ricordi che, a mente dell’art. 1137 del codice civile, il ricorso contro la deliberazione assembleare non sospende l’esecutività del provvedimento, salvo diverso ordine dell’autorità giudiziaria adita); anzi con ordinanza del 9.1.2007 il giudice della XIII sezione civile del Tribunale di Milano rigettava l’istanza di sospensione della deliberazione (cfr. doc. 1 del Condominio).

A ben vedere, dunque, non esistevano al momento di presentazione della DIA – settembre 2006 – ragioni ostative all’accoglimento della medesima, per una presunta mancanza di titolo legittimante in capo al Condominio ed al suo amministratore.

Si conferma, dunque, la reiezione del primo motivo di ricorso principale.

2.2 Nel secondo mezzo si sostiene che la DIA, in violazione dell’art. 23 del DPR 380/2001, non conterebbe l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori.

La censura è palesemente infondata e smentita per tabulas: è sufficiente la lettura della copia integrale della DIA, versata in atti dal Comune (cfr. suo doc. 1, pag. 2), per verificare che l’assuntore dei lavori era individuato nel Gruppo Di Falco Srl con sede in Opera (MI), mentre quale direttore dei lavori era scelto l’ing. Bozzi Fabrizio di Milano.

Gli allegati alla DIA, relativi al citato affidatario dei lavori (copia della domanda di DURC, documento unico di regolarità contributiva, oltre alle autocertificazioni dell’impresa), sono stati depositati in copia dall’Amministrazione comunale, quale suo doc. 4, a conferma della completezza della DIA sotto tale profilo.

2.3 Nel terzo mezzo, è lamentata la violazione di una serie di norme di legge, oltre che del regolamento edilizio comunale, in quanto – a detta degli esponenti – l’intervento di cui è causa avrebbe dovuto essere assentito da un’autorizzazione ambientale, comportando l’abbattimento di diciassette alberi di alto fusto posti nel cortile condominiale.

In realtà, non esistendo nella zona vincoli di carattere ambientale o paesaggistico (la circostanza risulta pacifica e non smentita in fatto), la questione inerente l’eventuale abbattimento degli alberi doveva essere affrontata al momento dell’esecuzione dei lavori, d’intesa fra il Condominio ed i competenti uffici comunali.

In tal senso, in sede di assemblea condominiale in data 15.12.2006, l’amministratore segnalava che avrebbe presentato apposita pratica presso gli uffici, in relazione al "verde condominiale" (cfr. doc. 5 del Comune).

In altri termini: non essendovi obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione di carattere ambientale, da allegare alla DIA, in fase di esecuzione dei lavori si sarebbe dovuta porre la questione della sorte degli alberi di proprietà condominiale.

Si aggiunga ancora, a completamento della vicenda relativa alle suddette piante, che il Condominio ed il Comune hanno in ogni caso versato in atti documentazione dalla quale risulta che sono stati abbattuti 28 alberi di piccolo e medio fusto e ripiantate, a titolo compensativo, 350 nuove essenze, arboree, arbustive, tappezzanti e rampicanti (cfr. la relazione agronomica del dr. T., doc. 23 del Condominio, oltre ai pregressi documenti 20 e 21, sempre del controinteressato ed il doc. 9 del Comune, attestante l’intervenuta trasmissione all’Amministrazione della citata relazione agronomica).

Si veda altresì il doc. 23 del Condominio, vale a dire la relazione del consulente tecnico d’ufficio (CTU), nella causa di accertamento tecnico preventivo (ATP), svoltasi davanti al Tribunale di Milano e promossa da una degli attuali ricorrenti (sig.ra Strada); relazione nella quale il tecnico designato dal Tribunale ha escluso danni al verde condominiale per effetto dell’intervento edilizio di cui è causa.

Di conseguenza, anche il terzo motivo risulta privo di pregio.

3.1 Con il primo ricorso per motivi aggiunti (contenente a sua volta quattro mezzi di gravame, contraddistinti con i numeri da 4 a 7), sono impugnati due atti del Comune di Milano: la nota PG del 29.3.2007 (cfr. doc. 7 del Comune), con il quale l’Amministrazione riscontrava negativamente gli esposti presentati da alcuni ricorrenti sulla vicenda di cui è causa e la nota del 26.10.2006 (cfr. doc. 3 del Condominio), nella quale l’Amministrazione chiede chiarimenti al Condominio in ordine alle soluzioni progettuali per il rispetto della legge regionale 6/1989, sulle barriere architettoniche.

Il quarto motivo ricalca sostanzialmente il motivo n. 1 del ricorso principale, circa la mancanza in capo all’amministratore del potere di presentazione della DIA, con conseguente presunto difetto di istruttoria dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto – almeno a detta degli esponenti – inibire l’intervento.

La censura è infondata, per le ragioni già esposte al punto 2.1 della presente narrativa in diritto, alle quali ci si permette di rinviare per economia espositiva.

3.2 Nel quinto motivo, si sostiene, alla luce della citata nota comunale del 26.10.2006, che l’Amministrazione avrebbe dovuto inibire l’intervento di cui è causa, avendo rilevato il contrasto dello stesso con la disciplina regionale sulle barriere architettoniche.

Anche il sesto motivo ha contenuto analogo, lamentando i ricorrenti che il Comune non abbia espressamente vietato l’intervento, per violazione dell’art. 23 del DPR 380/2001, dopo avere riscontrato l’inosservanza della disciplina sulle barriere architettoniche.

I motivi n. 5 e n. 6 vengono quindi trattati congiuntamente, attesa la loro omogeneità.

Gli stessi esigono una preliminare riflessione intorno alla norma che si suppone violata, vale a dire l’art. 23, comma 6° del DPR 380/2001 (analoga formulazione è peraltro contenuta nell’art. 42, comma 9° della legge regionale 12/2005), in forza del quale, qualora l’Amministrazione riscontri l’assenza di una o più condizioni per la presentazione della DIA, deve ordinare all’interessato di non effettuare l’intervento previsto.

La norma, se da una parte non consente alla P.A., in caso di mancanza dei presupposti per la DIA, di adottare provvedimenti per così dire conformativi a legge dell’attività del privato (potendo quest’ultimo soltanto presentare una nuova DIA), dall’altra parte non vieta neppure all’Amministrazione, in caso di dubbio sull’esistenza dei presupposti per la denuncia di inizio attività, di chiedere chiarimenti o delucidazioni, allo scopo di completare la propria istruttoria con un provvedimento inibitorio – in caso di definitivo accertamento dell’insussistenza dei presupposti – oppure con l’assenso all’attività del privato (si ricordi, a questo proposito, che l’art. 42 comma 10° della LR 12/2005, prevede che, il responsabile dell’ufficio attesti formalmente "la chiusura del procedimento").

In altri termini, l’art. 23 comma 6° citato, deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei generali principi sull’attività amministrativa, di cui alla legge 241/1990, fra cui quello di divieto di aggravio del procedimento e di necessaria collaborazione fra Pubblica Amministrazione e soggetto privato.

Ciò premesso, con la nota del 26.10.2006, il Comune di Milano ha chiesto al Condominio chiarimenti sulle soluzioni progettuali adottate per il rispetto della legge regionale 6/1989 sulle barriere architettoniche, con particolare riguardo all’art. 2.2 dell’allegato alla LR 6/1989, articolo che impone, nelle aree di sosta a parcheggio pubblico o privato, una dotazione minima di posti a favore dei soggetti disabili (cfr. doc. 3 del Condominio).

A tale richiesta ha fatto seguito la delucidazione da parte del privato, effettuata mediante la produzione di idonee tavole progettuali, che hanno dimostrato il rispetto della legge regionale 6/1989 quanto al numero minimo di posti auto per i disabili (cfr. doc. 12 del Comune, pag. 3; doc. 23 del Comune e docc. 5, 6 e 7 del Condominio; in quest’ultimo si specifica che nell’ambito dei 98 posti auto originari sono stati creati 2 posti per disabili).

La nota del 26.10.2006, quindi, non costituisce un atto comunale di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la DIA, bensì un atto dell’istruttoria, che è stata peraltro caratterizzata da notevole complessità, come si desume dalla lettura del doc. 12 del Comune, costituente la relazione istruttoria interna, con i passaggi per così dire "storici" dell’istruttoria medesima.

In conclusione, devono rigettarsi i motivi n. 5 e n. 6.

3.3 Nel mezzo n. 7, gli esponenti affrontano ancora la questione della omessa indicazione, nella DIA, dell’impresa affidataria dei lavori, sostenendo nuovamente l’illegittimità della DIA del 29.9.2006, in quanto l’individuazione dell’impresa esecutrice sarebbe avvenuta prima della formale deliberazione sul punto dell’assemblea condominiale.

La censura è però priva di pregio, risolvendosi in una sorta di contestazione all’operato dell’amministratore, che avrebbe – a voler seguire la tesi dei ricorrenti – sottoscritto la DIA ed indicato in essa l’assuntore dei lavori, prima che l’assemblea adottasse le proprie determinazioni sulla scelta dell’impresa costruttrice.

Si tratta, però, di una questione di tipo privatistico, che attiene ai rapporti fra il Condominio ed il suo amministratore, ma che non può assurgere a vizio di legittimità dell’azione amministrativa, posto che il Comune, all’atto di presentazione della DIA, deve verificare che nella stessa sia indicata l’impresa esecutrice e che la medesima produca la documentazione di legge, prescindendo ovviamente da ogni questione sulle modalità di scelta dell’impresa da parte dell’amministratore o sui rapporti fra quest’ultimo e l’assemblea condominiale.

L’istruttoria che l’Amministrazione comunale è tenuta a compiere, a fronte della presentazione della DIA, non può certo spingersi al punto di sindacare, in caso di denuncia presentata da un Condominio, i modi attraverso i quali l’amministratore o l’assemblea hanno individuato l’impresa costruttrice; del resto non si comprende neppure quale concreto interesse pubblico verrebbe perseguito dalla P.A. con una indagine del genere.

Il motivo n. 7 va quindi respinto.

4.1 Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4.3.2011, sono stati impugnati quattro atti dei quali i ricorrenti avrebbero avuto conoscenza, a loro dire, per effetto del deposito documentale effettuato dalle parti intimate in vista dell’udienza di merito del 27.1.2011.

Si tratta, in particolare, di due DIA presentate dal Condominio rispettivamente in data 10.12.2008 (in variante alla DIA originaria del 2006) ed in data 5.11.2009 (per opere di completamento), oltre ad un provvedimento comunale del 10.3.2008, di revoca di un precedente provvedimento di decadenza della originaria DIA del 29.9.2006 ed al verbale della Conferenza di Servizi in data 8.6.2009, di approvazione di un progetto di bonifica e messa in sicurezza delle aree oggetto dell’intervento edilizio, per le quali sono state necessarie opere di bonifica, a seguito della scoperta di depositi di gasolio (cfr. documenti 15, 21 e 25 del Comune).

Il motivo aggiunto n. 8 è volto a denunciare la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, per presunta inosservanza delle garanzie di partecipazione al procedimento in danno degli esponenti.

La censura non merita accoglimento, per varie ragioni: i provvedimenti impugnati attengono ad un procedimento che ha visto in ogni modo coinvolti gli esponenti, quali partecipanti al Condominio, anche se dissenzienti rispetto alle scelte della maggioranza condominiale: basti pensare che la DIA del 10.12.2008 è stata presentata dopo una formale deliberazione sul punto dell’assemblea condominiale in data 6.11.2008, alla quale i ricorrenti furono ritualmente invitati a partecipare (cfr. doc. 13 e doc. 28 del Comune, costituenti rispettivamente il verbale dell’assemblea del 6.11.2008 e la copia degli avvisi di convocazione).

Parimenti, anche la DIA del 5.11.2009 è stata preceduta dall’assemblea del Condominio dove vivono i ricorrenti (cfr. doc. 22 del controinteressato).

Si aggiunga ancora che i lavori edili di cui è causa sono stati comunque compiuti nel cortile e nel sottosuolo condominiale, dove gli esponenti risiedono, per cui appare francamente inverosimile che gli stessi siano rimasti totalmente all’oscuro di tali lavori.

In ogni caso, nella presente fattispecie potrebbe trovare agevole applicazione l’art. 21 octies della legge 241/1990, avendo l’Amministrazione provato che il contenuto dei provvedimenti impugnati non avrebbe potuto concretamente essere diverso, attesa la complessiva legittimità dell’azione amministrativa, per le ragioni già esposte.

4.2 Il motivo n. 9 denuncia la violazione di una pluralità di norme di legge, oltre alla carenza di istruttoria, in relazione all’attività di bonifica del sottosuolo, svolta a seguito della scoperta di fenomeni di inquinamento dovuti ai serbatoi del gasolio.

Per i ricorrenti la DIA originaria del 29.9.2006 avrebbe dovuto prendere in considerazione gli aspetti ambientali legati all’inquinamento; tuttavia risulta dagli atti di causa – né sul punto è offerta idonea smentita nel gravame – che soltanto nel corso dei lavori conseguenti alla DIA citata furono scoperti i fenomeni di inquinamento, per i quali fu avviato un complesso procedimento di bonifica a partire dalla fine dell’anno 2007 (cfr. sul punto il doc. 14 del Comune, vale a dire la lettera dell’amministratore nella quale si fa cenno alle opere di bonifica del terreno).

L’attività di risanamento ha visto l’intervento degli organi pubblici preposti alla tutela ambientale, vale a dire in primo luogo l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) della Lombardia, che ha effettuato l’analisi dei terreni (cfr. doc. 26 del Condominio), allo scopo di procedere al celere completamento della bonifica (cfr. la nota a firma del dr. Grosso di Paeb Srl al Comune ed alla Provincia di Milano, doc. 25 del Condominio).

I documenti n. 25 e n. 26 sopra citati, prodotti tardivamente dal Condominio controinteressato, non sono quindi prova dell’illegittimità dell’azione amministrativa, come sostenuto dagli esponenti, ma semmai della prossima conclusione del procedimento di bonifica, ritualmente attivato, la cui lunga durata non è però motivo di illegittimità né della DIA originaria del 2006 né di quelle successivamente presentate.

In conclusione, deve rigettarsi anche l’ultimo motivo di gravame.

5. Per l’effetto sono respinte anche tutte le ulteriori domande consequenziali alla principale, di annullamento della DIA del 29.09.2006.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali) a favore del Comune di Milano ed euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali), a favore del Condominio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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