Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 20-07-2011, n. 28856

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione N.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7.12.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 20.5.2008, per il reato di costruzione abusiva, violazione di vincolo paesaggistico e invasione di terreno demaniale comunale.

La difesa rileva con il primo motivo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), tanto in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi del fatto, trattandosi in tesi di opere non comportanti significativi mutamenti del territorio, che in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione di tutti i reati, in quanto sicuramente commessi in epoca alquanto anteriore a quella dell’accertamento; con il secondo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente troppo aspro.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla natura delle opere, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che si trattasse di manufatti soggetti alla normativa edilizia di cui l’accusa assume la violazione, e comportanti tanto per la parte relativa all’ampliamento di un preesistente fabbricato, che per la parte relativa alla costruzione di un autonomo manufatto, l’illegittima occupazione della contigua area demaniale. Sulla violazione del vincolo paesaggistico non sono svolte in ricorso specifiche deduzioni. Quanto alla presunta, remota datazione dei lavori, essa è solo assertivamente affermata dalla difesa, rilevando al riguardo i giudici di appello che all’epoca dell’accertamento non solo erano presenti attrezzature edili ma che le opere erano ancora in fase di realizzazione.

Il motivo sulle attenuanti innominate è del tutto generico, non avendo la difesa indicato quali elementi particolarmente favorevoli al reo sarebbero stati trascurati dalla Corte di merito e avrebbero dovuto comunque condurre ad un più mite trattamento sanzionatorio, mentre in sentenza sono sottolineati i numerosi precedenti penali dell’imputato. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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