T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Sono necessari brevi spunti ricostruttivi della vicenda.

1.1. La ricorrente, coniugata con il signor S. S. sino al 24 novembre 2002, era stata socia accomandante della società "A.P. di S. S. SAS", di cui il marito era socio accomandatario.

1.2. Nel 1997, essendo il signor S. indagato per reati contro la pubblica amministrazione, la Provincia di Milano, con provvedimento del 1° luglio 1997, aveva revocato l’autorizzazione alla gestione della predetta scuola, per perdita dei requisiti soggettivi del socio accomandatario responsabile. Tale provvedimento veniva sospeso con ordinanza del Tar Lombardia del 12 settembre 1997 n. 3072, di cui la Provincia di Milano, con nota del 22 settembre del 1997, aveva preso atto consentendo la prosecuzione dell’attività.

1.3. Nel 1999, il signor S. aveva richiesto il rilascio di nullaosta al trasferimento della autoscuola, intendendo cedere l’azienda; avendo la Provincia di Milano assentito, lo stesso cedeva (in data 24 settembre 2002) la sua intera quota di partecipazione alla signora P. R. che ne diveniva socio accomandatario (mentre la signora R. R. entrava far parte della società nella veste di socio accomandante).

1.4. La signora P. R., in data 14 ottobre 2002, aveva richiesto l’autorizzazione alla gestione della autoscuola ora gestita dalla società A.P. di R.P. & C. SAS; in data 17 marzo 2003, la Provincia di Milano, in ragione dell’esito positivo delle verifiche istruttorie, aveva accordato l’autorizzazione (doc. 10 – all. ric.). In particolare, nelle premesse di tale provvedimento, la validità della suddetta autorizzazione veniva espressamente subordinata all’esito del giudizio avanti il Tar Lombardia riguardante il sig. S. S..

1.5. Con sentenza n. 3182 del 2004 (avverso la quale pende appello n. 575/05 innanzi al Consiglio di Stato), il Tar Lombardia aveva rigettato il ricorso promosso dallo S.. La Provincia di Milano, a questo punto, con disposizione dirigenziale del 15 novembre 2004, preso atto della anzidetta sentenza, ha dichiarato l’inefficacia dell’autorizzazione rilasciata il 17 marzo 2003 in favore di P. R..

2. Con ricorso depositato il 7 febbraio 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca, meglio indicato in epigrafe, chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

2.1. Con ordinanza 17 febbraio 2005 n. 407, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha rigettato la domanda cautelare, accogliendo l’eccezione di tardività poiché "la condizione risolutiva apposta all’impugnata autorizzazione appare direttamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, ledendo l’interesse ad ottenere un assenso pienamente valido ed efficace". Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2344/2005, ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado, ritenendo sussistenti, unitamente al pregiudizio grave e irreparabile, "profili di probabile fondatezza" del ricorso.

2.2. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene che non sia cessata la materia del contendere per effetto delle misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche introdotte dal d.l. 31/01/2007 n. 7. Quest’ultimo, infatti, ha sì previsto che l’attività di autoscuola è ora soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all’amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, tuttavia, al contempo, fa salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnicoorganizzativi previsti dalla stessa normativa (art. 10). Orbene, l’art. 123 d.lgs. 30/04/1992 n. 285, continua a prevedere, tra le ipotesi che determinano la revoca dell’esercizio dell’autoscuola il venir meno dei requisiti morali del titolare (comma 9).

4. Ancora in via pregiudiziale, il Collegio, mutando l’opinione espressa in sede cautelare, ritiene che debba respingersi l’eccezione di tardività del ricorso. Per affermare l’esistenza di un onere di tempestiva impugnazione, alla stregua dei principi che regolano l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione. Nel caso che ci occupa, la condizione risolutiva apposta all’impugnata autorizzazione non era attualmente lesiva della posizione soggettiva della ricorrente, risultando, per contro, all’epoca della sua adozione, meramente eventuale il pregiudizio derivante dall’inibizione alla prosecuzione dell’attività economica in questione.

5. Nel merito, ai fini dell’accoglimento è dirimente osservare come l’art. 123 d.lgs. 30/04/1992 n. 285 circoscriva pur sempre il potere della pubblica amministrazione (di revocare l’esercizio dell’autoscuola) alla sussistenza di situazioni personali imputabili al titolare del titolo abilitativo, non certo ai requisiti morali del dante causa. Nella specie, l’autorizzazione del 17 marzo 2003, revocata dalla Provincia di Milano con l’atto impugnato, è quella rilasciata in favore di operatore economico (la A.P. di R.P. & C. SAS) meramente cessionario dell’azienda gestita dalla società di cui era accomandatario lo S. (A.P. di S. S. SAS); non si poteva, dunque, imputare sic et simpliciter al nuovo titolare dell’attività economica e dell’autorizzazione amministrativa la condotta di un soggetto (dal 24 novembre 2002 non più coniugato con la sig.ra P. R., secondo quanto si apprende dal ricorso) oramai giuridicamente "estraneo" alla conduzione della autoscuola (salva, ovviamente, la contestazione di comportamenti fraudolenti volti ad aggirare il potere di vigilanza dell’amministrazione che, tuttavia, nella specie, non sono stati affatto prefigurati).

6. Con riguardo, poi, alla circostanza citata nella memoria dell’amministrazione resistente secondo cui non si sarebbe comunque potuto procedere ad una nuova autorizzazione in favore della ricorrente poiché detta richiesta avrebbe superato il contingente previsto dal piano territoriale, è sufficiente osservare che si tratta di fatti per nulla contemplati nel provvedimento impugnato (pertanto, irrilevanti nel presente giudizio).

7. La particolarità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe;

COMPENSA le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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