Cass. civ. Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 26658 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto (procedura esecutiva) di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno il 7.3.1990 ed era pendente al momento della domanda di equa riparazione.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado, ha liquidato per il ritardo di 15 anni e mesi 3, la somma di Euro 12.000,00, con il favore delle spese (Euro 1.540,00).

Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula due motivi, lamentando:

1) il discostamento dai criteri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo;

2) la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese.

3.- Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Il decreto impugnato deve essere cassato e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., deve procedere alla riliquidazione dell’indennizzo sulla base dei criteri indicati, tenuto conto dell’accertato ritardo pari a 15 anni e 3 mesi. Quindi la misura dell’indennizzo è pari a Euro 14.500,00.

Resta assorbita la censura sulle spese, le quali vanno nuovamente liquidate e poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 14.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e, per il giudizio di legittimità, in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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