T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-07-2011, n. 1984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso e con i motivi nello stesso dedotti la società istante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il comune intimato ha revocato l’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di cui era titolare, nonché il precedente provvedimento di diniego di proroga al mantenimento del manufatto ad uso turistico originariamente e provvisoriamente autorizzato in zona soggetta a vincolo di inedificabilità.

Si è costituito il comune intimato che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, chiedendo, comunque, il rigetto del medesimo per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 1866/07 del 4 dicembre 2007 la sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.

Successivamente il comune ha prodotto memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile, come eccepito dal comune intimato.

La società ricorrente ha, infatti, omesso di impugnare nei termini di decadenza il provvedimento del comune emesso in data 2 luglio 2007, conosciuto il 4 luglio successivo ed impugnato solo mediante il presente ricorso notificato l’8 novembre 2007, con il quale si esprimeva diniego in ordine alla proroga ulteriore al mantenimento del manufatto ad uso turistico originariamente autorizzato in via provvisoria, autorizzazione cui era subordinata quella di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente che costituisce l’oggetto principale del presente gravame.

In mancanza di impugnazione tempestiva dell’atto presupposto, il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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