Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-07-2011, n. 28854 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 14/10/2010, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 16/10/2008 con la quale il tribunale della medesima città aveva ritenuto C.E. responsabile dei reati di appropriazione indebita e falso. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità DEL DECRETO Di CITAZIONE A GIUDIZIO avanti alla Corte di Appello.

Sostiene il ricorrente che il suddetto decreto fu correttamente notificato all’avv.to Viviana Marotta (uno dei due difensori) ma non all’avv.to Ottavio Marotta presso il quale l’imputato aveva eletto il proprio domicilio. Infatti, erroneamente, l’ufficiale giudiziario, aveva notificato il decreto all’avv.to Ottavio Marotta presso lo stesso indirizzo dell’avv. Viviana Marotta (in via (OMISSIS)), non avvedendosi che, in realtà, presso il suddetto indirizzo aveva lo studio la sola avv.tessa Viviana Marotta e non anche l’avv.to Ottavio Marotta il cui studio professionale era sito in (OMISSIS).

Motivi della decisione

p.3. La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate. Da un controllo degli atti processuali è emerso che l’imputato, in data 3/05/2004, elesse domicilio presso l’avv.to Ottavio Marotta in via (OMISSIS).

E’ chiaro, quindi, che occorreva tenere ben differenziata la nomina dell’avvocato Ottavio Marotta come difensore di fiducia, da quella dell’elezione di domicilio che l’imputato aveva effettuato si presso l’avv.to Ottavio Marotta, ma in via (OMISSIS).

Ciò significa che la notifica del decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto essere effettuata presso l’avv.to Ottavio Marotta in via (OMISSIS) (salvo variazioni del medesimo che, però, non risultano essere state comunicate) e, ove non potuta eseguire, la notifica avrebbe dovuta essere eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso lo studio dell’avv.to Ottavio Marotta (ove, nel frattempo, fosse stato trasferito in altra via) ovvero presso quello dell’altro difensore Viviana Marotta.

La suddetta procedura, invece, non è stata rispettata perchè il decreto di citazione a giudizio fu notificato il 3/09/2010 per l’udienza del 14/10/2010 in via (OMISSIS) presso l’avv.to Ottavio Marotta mediante consegna a mani di "… dipendente incaricato alla ricezione atti".

La notifica, quindi, non fu notificata ex art. 161 c.p.p., comma 4, ma in un altro domicilio diverso da quello eletto in via (OMISSIS).

In altri termini, erroneamente furono seguite tutte le peregrinazioni dei vari spostamenti dello studio professionale dell’avv.to Ottavio Marotta: infatti, una volta rilevata l’inidoneità del domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Ottavio Marotta in via (OMISSIS), la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 161 c.p.p., comma 4.

Invece, l’imputato si è visto notificare il decreto di citazione non presso il domicilio eletto (via (OMISSIS)) ma in un altro (via (OMISSIS)): il che rende irrilevante l’ulteriore eccezione dedotta e cioè che in via (OMISSIS) l’avv.to Ottavio Marotta non aveva il proprio studio (la suddetta eccezione, infatti, avrebbe potuto essere dedotta solo se la suddetta notifica fosse stata eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4).

La rilevata nullità della notifica, travolge la sentenza impugnata che, quindi, va annullata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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