T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-07-2011, n. 1983

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso il Consorzio Mercati Prodotti e Servizi Mps impugna il decreto dirigenziale indicato in epigrafe, unitamente agli atti al medesimo connessi, con il quale è stato opposto diniego al finanziamento del progetto transfrontaliero di trasporto dallo stesso presentato nell’ambito della cooperazione ItaliaSvizzera, deducendo molteplici profili di illegittimità.

Si è costituita la regione intimata, che ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità dello stesso per difetto di regolare contraddittorio, chiedendo, in ogni caso, la reiezione del medesimo per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti costituite hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio deve in via preliminare procedere allo scrutinio dell’eccezione di irricevibilità del ricorso.

L’eccezione è fondata.

Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che già in data 23 luglio 2010 la regione Lombardia, autorità di gestione del progetto, avesse comunicato via fax al ricorrente – ed in data 28 luglio via email – la decisione negativa del Comitato di Pilotaggio, soggetto competente ad assumere le determinazioni in merito all’ammissibilità o meno dei progetti, decisione assunta in data 15 giugno 2010, esplicitandone anche la relativa motivazione.

Da tale comunicazione discende, in capo al ricorrente, la piena conoscenza dell’effetto lesivo della determinazione negativa assunta dal Comitato di Pilotaggio, della quale la regione ha, poi, successivamente preso mero atto nell’ambito del decreto dirigenziale del settembre 2010.

Né può riconoscersi l’errore scusabile in capo al ricorrente, non rinvenendosi alcuna incertezza sul contenuto e sull’effetto lesivo della decisione di esclusione del progetto da quelli finanziabili.

Pertanto, il ricorso principale, notificato il 29 novembre 2010, è da ritenersi irricevibile in quanto proposto oltre il termine di decadenza.

Il ricorso per motivi aggiunti è, invece, inammissibile per carenza di interesse alla decisione, atteso che la ricorrente sarebbe in ogni caso esclusa dal progetto in virtù della decisione del comitato di Pilotaggio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile ed il ricorso per motivi aggiunti inammissibile.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile, mentre dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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