Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-07-2011, n. 28853 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 12/02/2010, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza pronunciata in data 23/06/2008 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ritenuto V.V. responsabile del delitto di cui all’art. 648 c.p.. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. NULLITA’ dell’impugnata sentenza, per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio. Sostiene, infatti, il ricorrente che, nonostante avesse espressamente dichiarato, con la nomina dell’avv. Miriam Grimaldi, di eleggere il proprio domicilio presso la propria residenza in (OMISSIS), la prima notifica fu tentata erroneamente presso la vecchia residenza in (OMISSIS) e, una seconda volta, non essendo andata a buon fine, presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4. 2. ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE in quanto la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale, ne aveva recepito acriticamente le argomentazioni, con motivazione apodittica e contraddittoria in ordine all’elemento psicologico.

Motivi della decisione

p.3. nullità dell’impugnata sentenza, per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio: la censura è fondata.

Da un controllo degli atti processuali (cfr fg 27), è emerso, in effetti, che l’imputato, ai fini della proposizione dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, aveva nominato l’avv.to Miriam Grimaldi ed aveva dichiarato di eleggere il proprio domicilio presso la propria residenza in (OMISSIS).

La notifica del decreto di citazione a giudizio, in grado di appello, fu invece eseguita presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, una volta che non era andata a buon fine la notifica presso la vecchia residenza in Scafati alla via (OMISSIS).

La notifica è, quindi, nulla e travolge la sentenza emessa in contumacia dell’impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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