Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-07-2011, n. 28851Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 2/07/2010, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal g.m. del Tribunale di Velletri in data 11/05/2009 nei confronti di G.P., escludeva il reato di cui all’art. 485 c.p. ritenendolo assorbito in quello di cui all’art. 642 c.p., e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta a mesi sei di reclusione. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. NULLITA’ DELLA SENTENZA per essere stato il decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale notificato presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, invece che presso il domicilio dichiarato dall’imputato in (OMISSIS). L’ufficiale giudiziario, infatti, recatosi presso il domicilio dichiarato in data 21/11/2007, non essendo riuscito a notificare l’atto "perchè l’imputato era sconosciuto all’indirizzo indicato", non aveva tentato nuovamente la notifica al fine di appurare se l’impossibilità della notifica fosse o meno definitiva. Solo in tal caso si sarebbe potuto procedere alla notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4. 2. violazione dell’art. 642 c.p.: ad avviso del ricorrente, l’assenza di un danno e di un ingiusto profitto "vanificano in punto di fatto e di diritto la condotta contestata e la conseguente sussumibilità alla fattispecie ascritta".

Motivi della decisione

p.3. NULLITA’ della SENTENZA: la censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, fattasi carico della medesima doglianza, l’ha disattesa con motivazione puntuale ed aderente al dato normativo ed alla costante giurisprudenza di questa Corte. Sul punto, infatti, va rilevato che, in realtà, come si evince dallo stesso tenore testuale dell’art. 161 c.p.p., comma 4, è sufficiente che "la notificazione" presso il domicilio eletto o dichiarato divenga impossibile, perchè "le notificazioni" vengano legittimamente eseguite mediante consegna al difensore. Dal che si desume che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, una volta che venga accertata l’impossibilità della notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato (e, nel caso di specie, ciò risulta dalla stessa relata di notifica), l’ufficio è legittimato, per tutte le notifiche successive, a notificare gli atti presso il difensore, senza che vi sia, quindi, alcuna necessità di reiterare o tentare, di volta in volta, la notifica presso il domicilio eletto: in terminis Cass. 9506/2009 Rv. 242982. 4. violazione dell’art. 642 c.p.: anche la suddetta doglianza deve ritenersi manifestamente infondata. Infatti, il "vantaggio" conseguito dal ricorrente consistette nella stipula del contratto di assicurazione ad un prezzo diverso da quello effettivo se non fosse stata alterata la documentazione. Tanto basta per ritenere integrato l’elemento oggettivo del reato, sicchè diventano del tutto irrilevanti gli altri elementi fattuali evidenziati dal ricorrente (mancata prova che avesse circolato con l’autovettura; assenza di un danno per l’assicurazione non essendosi verificato alcun sinistro).

5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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