Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-07-2011, n. 28850

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 15/12/2009, la Corte di Appello di Roma, pur riducendo la pena, confermava, in punto di responsabilità, la sentenza pronunciata in data 29/11/2005 con la quale il tribunale di Roma aveva ritenuto A.D. (in concorso con un terzo prosciolto) responsabile del delitto di cui all’art. 648 c.p. perchè "nella consapevolezza della evidente provenienza delittuosa in quanto illecitamente riprodotti, desumibile dall’assenza delle prescritte vidimazioni SIAE, al fine di trame un profitto dalla vendita a terzi, riceveva o acquistava da ignoti n 110 video cassette, riproducesti opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico" in (OMISSIS). p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 648 c.p.. Sostiene il ricorrente che la condotta contestata, posta in essere nel marzo del 1995, rientrava in quella prevista dall’art. 171 ter, lett. b) inserito nella L. n. 633 del 1941, in attuazione della Direttiva CEE n 92/100 e non dell’art. 648 c.p.. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità fra l’art. 171 ter, L. cit., e l’art. 648 c.p., vi era un rapporto di specialità in base al quale i fatti dovevano essere ritenuti rientranti nella norma speciale (art. 171 ter) e non dell’art. 648 c.p.. Inoltre, come stabilito dalle SSUU (n. 47164/2005), a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 248 del 2000, la suddetta condotta era diventato un mero illecito amministrativo, sicchè l’imputato non avrebbe potuto essere condannato. In ogni caso, era maturata la prescrizione.

Motivi della decisione

p.3. La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate.

Il reato risulta accertato in Roma il 9/03/1995. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 29/11/2005, nel mentre quella di secondo grado risale al 15/12/2009. Tra il fatto commesso ed il giudizio, si è verificata la seguente successione di leggi:

– il D.Lgs. n. 685 del 1994, in attuazione della Direttiva CEE 92/100, aveva introdotto, nella L. n. 633 del 1941, l’art. 171 ter, che prevedeva tre ipotesi di reato fra cui quella di cui alla lett. b) a norma della quale era punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chi, non avendo concorso alla duplicazione e riproduzione, poneva in commercio, concedeva in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, deteneva per gli usi anzidetti, opere destinate al circuito cinematografico, dischi, nastri o supporti analoghi;

– successivamente venne introdotta la legge n, 248 del 2000 a norma della quale la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 – 171 octies, integrava l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della stessa legge, che in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, prevaleva in ogni caso sull’art. 648 c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se l’acquisto fosse destinato al commercio;

– è, poi, sopravvenuto il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che, abrogando la L. n. 248 del 2000, art. 16, (art. 41) e sostituendolo con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, (art. 28), ha reso possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, e successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione;

configurandosi l’illecito meramente amministrativo previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale. Sulla base della suddetta normativa, quindi, si può affermare che: a) il ricorrente ha commesso il fatto nel momento in cui era configurabile il concorso fra ricettazione e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter; b) è stato giudicato nel vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 e, quindi, in un momento in cui la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti era stata nuovamente ripenalizzata, rendendo possibile il concorso fra ricettazione e art. 171 ter, L. cit., nonostante, medio tempore, fosse stato introdotto la L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, come modificato dalla L. n. 248 del 2000, art. 16, che integrava un semplice illecito amministrativo e non concorreva con il reato di ricettazione, atteso che tra le due norme sussisteva un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica erano compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge speciale, che descriveva più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità: ex plurimis SSUU 47164/2005 rv 232303 – Cass.28898/2008 rv 240617. In tema di successioni di leggi penali, ritiene questa Corte che deve applicarsi quella che prevede il trattamento sanzionatorio ritenuto più favorevole al reo (nella specie abrogazione di una fattispecie penale), anche quando la legge posteriore, che l’ha modificata, abbia ripristinato il reato: in terminis Cass. 38548/2007 riv 237653 – Cass. 23613/2004 riv 228786 – Cass. 7/7/2009, Sidibe.

Di conseguenza, il ricorrente dev’essere prosciolto dall’imputazione di ricettazione con la formula "perchè il reato non è previsto dalla legge come reato", in quanto, sebbene abbia commesso il fatto in un momento in cui era punibile anche come ricettazione, è stato giudicato quando la ricettazione non era più configurabile, a norma della L. n. 248 del 2000, art. 16m sicchè diventa del tutto irrilevante che, successivamente (a seguito del D.Lgs. n. 68 del 2003), nel fatto commesso dal ricorrente fosse nuovamente ipotizzabile il concorso fra la ricettazione ed il reato di cui all’art. 171, L. cit..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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