T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1509Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette parte ricorrente di avere già proposto ricorso avverso la graduatoria per il conferimento di incarico di giardiniere presso il Comune di Ustica, graduatoria nella quale lo stesso risultava inserito al terzo posto.

Con sent.790 del 31/5/2001, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento in parte qua della stessa graduatoria, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

Con il ricorso qui in esame, notificato il 26/5/2001 e depositato il 22/6/2001, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento prot.879 del 28/3/2001 con il quale l’U.P.L.M.O. di Palermo, nell’esercizio del potere di autotutela ed in parziale riforma del precedente provv. n.403 del 27/09/2000, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria relativa all’avviamento a selezione con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Ustica come giardiniere vivaista.

Oggetto di impugnazione è anche il provvedimento prot.885 del 9/2/2001 con il quale lo stesso comune di Ustica ha evidenziato la non corrispondenza tra la qualifica di giardiniere posseduta dal ricorrente e la richiesta avanzata relativa a giardiniere vivaista, nonché il consequenziale provvedimento di avviamento al lavoro di che trattasi, presso il comune di Ustica nella specificata, qualifica del controinteressato Palmisano Litterio.

Ricostruita in punto di fatto la questione sottesa, con il richiamo alla nota n.6166 del 16/9/1999 per l’avviamento a selezione di una unità lavorativa con la qualifica di giardiniere vivaista ai sensi dell’art.16 L.56/87, il ricorrente evidenzia come -stante la mancanza a quella data di una graduatoria esistente relativa ai giardinieri vivaisti- l’U.P.L.M.O. di Palermo avesse ritenuto di procedere alla chiamata tra i presenti con la sola qualifica di giardiniere. Contro la relativa graduatoria il ricorrente formulava ricorso gerarchico alla Commissione Regionale per l’Impiego di Palermo, nel cui silenzio è stato altresì interposto ricorso giurisdizionale definito con la sentenza in premessa, nelle cui more -in esecuzione del "giudicato cautelare"- il Sig. C.M. è stato avviato a selezione (prot.403 del 27/09/2000) malgrado l’autonoma impugnazione in s.g. interposta dal controinteressato Palmisano Litterio con ricorso R.G.3281/2000, nel frattempo dichiarato improcedibile con sentenza n.1299/2001 del 20/9/2001 (atteso il provvedimento in autotutela adottato dall’U.P.L.M.O.).

Avverso proprio il suddetto provvedimento dunque il ricorrente ha interposto il presente gravame, articolando le seguenti censure:

1)Violazione del giudicato formale e sostanziale, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità.

Il provvedimento adottato in autotutela dall’Amministrazione si pone in contrato con l’obbligo di conformarsi al giudicato amministrativo. In specie il provv. n.879 adottato dalla P.A. nell’esercizio del potere di autotutela è successivo al passaggio in giudicato sia dell’ordinanza cautelare n.458/2000 (sul ricorso R.G. 379/2000); sia dell’ordinanza cautelare n.1878/2000 emessa in seno al ricorso R.G.3281/2000 (proposto dal controinteressato Palmisano Litterio) e confermata dal C.G.A. con ord.1140/2000, sia all’adozione della nota n.403 del 27/9/2000 (impugnata dal contro interessato con il ricorso in narrativa). Invero, l’esercizio in autotutela con cui la P.A. ha ritenuto di modificare in parte la nota n.403 cit., e escludere il ricorrente dalla selezione per mancanza della qualifica di vivaista in capo al ricorrente, risulta preordinata a favorire unicamente il controinteressato.

2)Eccesso di potere per travisamento ed erroneità, violazione art.24 D.P.R.487/94, eccesso di potere per violazione della cir. Ass.to Reg.le al Lavoro n.934 el 9/11/1990 e circ. n.9 del 15/4/1992.

Palese è l’erroneità in cui è incorsa l’Amministrazione considerato che, ad evasione della richiesta formulata dal Comune di Ustica, la P.A. ha ritenuto di dover provvedere in ragione della graduatoria per giardinieri e non di vivaisti. Nella graduatoria per giardiniere (mai impugnata) sono inseriti tanto il ricorrente Costa quanto il controinteressato Palmisano.

Per altro, risulta coerente l’utilizzo di detta graduatoria stante l’assoluta fungibilità delle due qualifiche che sono chiamati a svolgere le medesime mansioni.

In ogni caso errata è l’attribuzione della qualifica di giardiniere vivaista allo stesso controinteressato, siccome non annotata nel libretto di lavoro: differentemente, nei giudizi già instaurati (r.g.379/00 e r.g.1878/00) il Palmisano si è limitato a dimostrare la qualifica di giardiniere vivaista con attestato rilasciato dall’Istituto professionale di Stato per l’agricoltura del 11/12/1989 quale "Esperto Floricoltore Giardiniere" nonché diploma di Maturità professionale per "Agrotecnico" del 20/10/1992.

Resiste il contro interessato Palmisano Litterio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che nel caso in esame trattasi di questione afferente l’avviamento al lavoro di iscritti nelle liste di collocamento e non già di procedura selettiva concorsuale. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto del gravame, siccome infondato.

Resiste altresì il Comune di Ustica, articolando difese ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Resiste altresì l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’amministrazione intimata, senza articolare scritti a difesa.

Con ord.1112 del 10/7/2001 la domanda cautelare è stata respinta.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2011, presenti i procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni in rito sollevate dal controinteressato e dal Comune resistente quanto alla ritenuta insussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Le eccezioni meritano adesione e comportano l’inammissibilità del ricorso, per le considerazioni che seguono.

Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza amministrativa, avallata anche dalle recenti pronunce della Corte regolatrice del riparto di giurisdizione, che le controversie come quella in specie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego operate a mezzo di selezione in base alle graduatorie ex art. 16, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, rientrano nella giurisdizione del g.o., non potendo le stesse ricomprendersi fra le procedure concorsuali riservate dall’art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 alla giurisdizione amministrativa (cfr. da ultimo Cassazione, Sezioni unite civili, 3 novembre 2009, n. 23202; T.A.R. Lazio, Latina, sent.34/2011).

Come evidenziato nell’ampia esposizione in fatto, la questione qui in esame involge una procedura di avviamento dal quale il ricorrente -dopo un primo pronunciamento favorevole di cui alla sentenza n.790/2001- è stato escluso per assenza di titoli.

Costituisce punto non controverso del presente giudizio il fatto che il rapporto di lavoro cui aspira il ricorrente, di cui invece ha beneficiato il controinteressato, non appartenga a quelli rimastati attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della nuova disciplina oggi prevista dal D.Lgs.165/2001. Ed invero, non appare altresì superfluo osservare come l’annullatoria qui instaurata è successiva al dato normativo che ha ridisegnato i confini della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego. Alla stregua di quanto disposto dall’art.63 D.Lgs.165/2001, oggi (superato il regime transitorio di cui all’art.69 co.7 dello stesso D.Lgs.165/2001) tutte le questioni relative al pubblico impiego "contrattualizzato" appartengono al giudice ordinario n.q. di giudice del lavoro, restando attratte in via meramente residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 dello setto D.Lgs.cit..

Conseguentemente, qualsiasi ulteriore questione inerente la (nuova ed autonoma) azione di annullamento avverso il nuovo provvedimento adottato dal Comune di Ustica (adottato in ragione della ritenuta assenza dei titoli all’impiego) non può che appartenere alla cognizione del giudice cui è attribuita la giurisdizione sul relativo rapporto sottostante. In tal senso si è gi espressa di recente questa Sezione con la condivisibile sentenza n.411/2011.

In altri termini, l’azione di annullamento qui proposta dal ricorrente appartiene al giudice ordinario avente cognizione sul rapporto sottostante, non ravvisandosi viepiù ragioni per derogare al criterio del riparto di giurisdizione.

In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, secondo quanto eccepito dalle parti resistenti, appartenendo la questione alla cognizione del giudice ordinario, n.q. di giudice del lavoro, presso il quale il processo potrà essere riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 co.2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda qui in esame.

Considerata la natura della controversia ed attesa la novità delle questioni affrontate in punto di giurisdizione, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per non fare applicazione della regola della soccombenza compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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