Cass. civ. Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 26649 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da parte ricorrente al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dal 14.9.2000 dinanzi al TAR Campania – con il decreto impugnato ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare alla parte attrice la somma di Euro 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale nonchè al parziale rimborso delle spese processuali, compensate per la metà e liquidate per l’intero in Euro 287,00. Per la cassazione di tale decreto parte attrice ha proposto ricorso affidato a 7 motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta che il Giudice del merito:

a) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anzichè quelle relative al processo contenzioso. b) non ha motivato la liquidazione delle spese;

c) non ha tenuto conto della nota spese depositata e ha violato i minimi tariffari.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei limiti infrascritti.

Invero, effettivamente "il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi" (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato i diritti (per l’intero) in Euro 234,00, rende palese la fondatezza della censura, posto che in sede di decisione ex art. 384 c.p.c. questa Corte avrebbe liquidato per tale voce la somma di Euro 600,00.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, ferma restando la compensazione per la metà, come disposto dalla Corte di appello con statuizione non impugnata.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva e alla semplicità delle questioni trattate.

Le spese del giudizio di cassazione, pure liquidate nel dispositivo, sono dichiarate compensate per un terzo, considerata la semplicità della questione oggetto del ricorso npnchè il divario tra la somma richiesta per spese e quella liquidata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

nella misura di 1/2 per il giudizio di merito, che liquida per l’intero nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e nella misura di 2/3 – dichiarata compensata la restante parte – per il giudizio di legittimità e che determina, per l’intero, in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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