T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1501 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito nel territorio del Comune di Altavilla Milicia, C/da Marina della Bruca, catasto foglio di mappa 3, particella 844 (ex 153).

In data 31.3.1987, con prot. n. 2442, l’interessato ha presentato al Comune domanda di sanatoria ex L. 47/85.

Il progetto è stato trasmesso anche all’A. in data 26.2.2009 prot. n. 12093, ai fini del rilascio del nulla osta in quanto la costruzione ricade nella fascia di rispetto autostradale.

Con nota del 20.4.2009, CPA 0023335 P, l’A. ha chiesto al Centro 1 Nucleo GV il parere tecnico di competenza secondo quanto disposto dalla circolare A. n. 5980/1970 e dalla circolare A. n. 50/1985.

Con successiva nota – CPA 0052794 P del 28.9.2009 – A. ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente ha presentato osservazioni con nota AR del 10.10.2009.

Infine, l’ANAS Spa ha rigettato la richiesta di nulla osta con il provvedimento impugnato (CPA 0003965 del 25.1.2010).

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) 1). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 729/1961 e del DM 1404/68; eccesso di potere; (si sostiene che il divieto di costruire a distanza inferiore a mt 25 dalla sede autostradale, posto dall’art. 9 L. 728/1961, non va inteso in senso assoluto, essendo ammissibile la potestà di deroga in base al comma 2 del citato art. 9);

2). Violazione del DPR n. 300/1992 e dell’art. 20 L. 241/90; art. 17, comma 6, Lr. 4/2003 (si sostiene che si sarebbe formato il silenzio assenso);

3). Violazione e falsa applicazione art. 9 L. 729/1961; eccesso di potere per difetto di motivazione e di presupposti (l’A. avrebbe omesso la valutazione sulla concreta pericolosità che il fabbricato in questione potrebbe comportare alla sicurezza del traffico);

4). Violazione e falsa applicazione art. 9 L. 729/1961; eccesso di potere per difetto di presupposti, errata valutazione della situazione di fatto e manifesta ingiustizia (si sostiene che il fabbricato in questione si trova a una distanza di ml 39 dal ciglio bituminato, come asseverato nella perizia giurata dell’Ing. G. Giammanco; e la distanza prevista dal citato art. 9 va calcolata dal nastro stradale e non dal confine della proprietà autostradale).

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare la giurisprudenza della Sezione (cfr., n. 1070/2009) ha già affermato che:

a). il dettato letterale dell’art. 23, comma nono, della L.R. n° 37/1985 prevede la concedibilità del titolo edilizio in sanatoria per le costruzioni realizzate all’interno delle fasce di rispetto "stradali", come definite dal D.M. 1/04/1968 e "semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico";

b). ai sensi dell’art. 9 della legge 24/07/1961 n° 729, le fasce di rispetto autostradali sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, vincolo insuscettibile di deroghe nè di sanatorie;

c). sul punto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato ha statuito che "le opere realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l’imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria;

d). a tale riguardo giova premettere che, ai sensi dell’articolo 41septies, commi 1 e 2 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall’articolo 19 della l. 6 agosto 1967, n. 765) "Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l’Interno, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica".

Tale vincolo di inedificabilità è configurato come assoluto nel caso di autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché – ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 – è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in sessanta metri (la fascia di rispetto è, invece, ridotta a venticinque metri all’interno del perimetro del centro abitato ed è derogabile a mente dell’articolo 9, comma 1 della legge 24 luglio 1961, n. 729). (…) Va, inoltre, osservato che il carattere assoluto del vincolo sussiste a prescindere dalla concrete caratteristiche dell’opera realizzata. Infatti il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall’articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118) o che costituiscano mere sopralevazioni (v. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti." (Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002 n° 5716; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2002 n° 4927; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n° 968).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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