Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 20-07-2011, n. 28873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 4/02/2011, il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell’atto di appello proposto da R.G., annullava l’ordinanza con la quale, in data 16/11/2010, la Corte di Appello di Napoli (nel confermare la sentenza di primo grado), aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno gravosa e, per l’effetto, sostituiva la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Con successiva ordinanza del 14/02/2011, il medesimo Tribunale, preso atto che, nella precedente ordinanza del 4/02/2011, era stato erroneamente ritenuto che il R. si trovasse in carcere, laddove, invece, si trovava già agli arresti domiciliari e l’istanza era stata proposta per ottenere la revoca o sostituzione della suddetta misura con altra meno gravosa, riconvocava la camera di consiglio e così disponeva: "a rettifica del dispositivo dell’ordinanza depositata in data 04/02/2011, in luogo della disposta sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, dispone il rigetto dell’atto di appello (…)". 2. Avverso la suddetta ordinanza, il R., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà della motivazione atteso che il Tribunale "resosi conto che l’imputato chiedeva la revoca dei domiciliari o la sostituzione di questi con misura meno afflittiva, con la medesima motivazione precedentemente ed erroneamente depositata giustificava il rigetto dell’appello".

In particolare, appariva contraddittorio che il tribunale, nell’ordinanza del 4/02, nel revocare la supposta custodia cautelare in carcere, avesse tenuto conto dell’incensuratezza e del corretto comportamento processuale di esso ricorrente, mentre gli stessi elementi non erano stati considerati rispetto al vero e non esaminato contenuto dell’appello.

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Innanzitutto, va osservato che la motivazione dell’ordinanza del 14/02 è fuorviante e contraddittoria rispetto all’appello con il quale si chiedeva la sostituzione degli arresti domiciliari con altra meno gravosa, atteso che, come correttamente lamenta il ricorrente, la stessa motivazione non poteva essere utilizzata, indifferentemente, sia per concedere la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (ordinanza 4/02) sia per negare la revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno gravosa (ordinanza 14/2).

In secondo luogo, essendo stata l’ordinanza del 4/02 già pubblicata, non avrebbe potuto lo stesso Tribunale, con successiva ordinanza (chiaramente affetta da abnormità il cui vizio è rilevabile d’ufficio), disporne la "rettifica", modificando radicalmente il contenuto del dispositivo e violando così il chiaro disposto dell’art. 130 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza del 4/02/2011, così come integrata da quella del 14/02/2001 e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *