Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 20-07-2011, n. 28870 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza pronunciata in data 30/11/2010, il g.i.p. del Tribunale di Treviso convalidava l’arresto in flagranza nei confronti di N.S. per il reato di cui agli artt. 455 e 453 c.p. e, contestualmente, applicava nei confronti dell’imputato la misura della custodia cautelare in carcere "in considerazione della pericolosità sociale dell’imputato quale si desume dai precedenti di polizia e dalle condanne a suo carico e in particolare da un precedente specifico rappresentato da sent. 11/07/2007 del Tribunale di Udine". Il g.i.p., poi, evidenziava, con riferimento alla personalità negativa dell’indagato, che il medesimo "in occasione dei rilievi foto dattiloscopici ha fornito negli anni ben n. 23 generalità diverse". 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendone la nullità ex art. 292, comma 2, lett. c) – c bis), comma 2 ter; 1) per avere il giudice "omesso radicalmente l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p. non possono essere soddisfatte con altre misure meno coercitive"; 2) per non avere il giudice motivato "in ordine alle specifiche esigenze cautelari e agli indizi che giustifichino la misura disposta. Dal che è evidente la totale assenza di motivazione in osservanza ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura". 3. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata.

In punto di diritto, va rammentato che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare, può essere proposto, ex art. 301 c.p.p., comma 2, solo per violazioni di legge.

Nel caso di specie, è evidente che la custodia cautelare in carcere è stata disposta ex art. 274 c.p.p., lett. c) atteso che il giudice ha rilevato che "l’arresto facoltativo risulta giustificato con particolare riferimento alla personalità negativa del prevenuto quale si desume dai precedenti e soprattutto dal fatto che lo stesso in occasione dei rilievi foto dattiloscopici ha fornito negli anni ben n. 23 generalità diverse".

L’ordinanza, poi, è sicuramente immune da vizi di legittimità quanto alla sussistenza degli indizi, alla personalità negativa e, quindi, al pericolo di reiterazione.

Infine, in ordine alla pretesa mancanza di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità, va osservato che i suddetti requisiti devono ritenersi, seppure implicitamente, valutati negativamente dal g.i.p., nella parte in cui ha rilevato che l’indagato aveva fornito, nel corso degli anni, ben 23 generalità false.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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