T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1487Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le ricorrenti, già inserite nelle graduatorie stilate nel triennio 20042007, a seguito della ricompilazione delle graduatorie di istituto per effetto dell’esaurimento di talune classi di concorso nell’ottobre 2006, hanno chiesto la declaratoria del diritto delle medesime all’utilizzo da parte dell’Amministrazione regionale, nel conferimento degli incarichi annuali per il sostegno, delle prime graduatorie;

Considerato che il Collegio, prima della spedizione in decisione del ricorso suddetto, ha evidenziato alle parti presenti, ai sensi dell’art.73 c.p.a., la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di giurisdizione del Giudice adito, dandone atto a verbale;

Considerato che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo il Collegio di doversi conformare – come già avvenuto in fattispecie analoghe (Cfr. per tutte, sentenza n.397 del 3 marzo 2011 – al più recente indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU., in sede di regolamento di giurisdizione (20 giugno 2007, n. 14290; 13 febbraio 2008, n. 3399, 17 novembre 2008, n. 27307; 16 giugno 2010, n. 14496), secondo cui, in materia di graduatorie permanenti del personale A.T.A. e docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione: non possono configurarsi, infatti, né l’inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili – né altre categorie di attività autoritativa: art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo (cfr. altresì, C.G.A., ordinanze nn. 205/2009, 683/2009 e 704/2009; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 21; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 24 aprile 2009, n. 792, 18 giugno 2009, n. 1148; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 02 dicembre 2010, n. 4063; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 21 gennaio 2011, n. 644);

Considerato che in tal senso, peraltro, si è pronunciata anche questa Sezione con numerose, ulteriori sentenze (fra le tante, 8 luglio 2009, nn. 1210 e 1223; 16 luglio 2009, nn. 1301 e 1304; 7 ottobre 2009, n. 1604; 17 novembre 2009, n. 1791; 27 gennaio 2010, n. 968; 21 aprile 2010, n. 5624);

Considerato, altresì, che, in applicazione dell’art. 11 c.p.a., alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale sono fati salvi gli effetti sostanziali e processuali delle domande in questa sede spiegate ove il ricorso sia riproposto al Giudice avente giurisdizione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, considerato il non ancora univoco orientamento giurisprudenziale in materia, che ha determinato l’intervento della Corte regolatrice;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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