T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1485 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente si duole del silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 D.Lgs.387/2003, presentata in data 27/01/2009 e successivamente integrata con la documentazione mancante in data 26/04/2010 (e dalla cui ultima integrazione decorrono i termini a provvedere, scaduti i quali decorre a sua volta il termine per la proposizione del presente gravame);

Considerato che l’istanza di autorizzazione attiene ad un impianto fotovoltaico gridconnected (denominato "Renewable Energy production") da realizzare in agro Comune di Agrigento, Fg.188, part.324, della potenza nominale pari a 1 MW;

Ritenuto che sulla predetta istanza, come successivamente integrata, l’Amministrazione non si è pronunciata nei termini previsti dall’art.12 D.Lgs.387/2003, né ha indetto l’apposita conferenza di servizi cui è demandato normativamente il compito di provvedere;

Considerato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, costituitasi in giudizio per l’Amministrazione intimata, non ha spiegato scritti a difesa;

Ritenuto fondato il profilo di gravame con cui parte ricorrente censura la violazione di legge ex art.12 D.Lgs.387/2003;

Considerata al riguardo la giurisprudenza prevalente (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539; id., III Sezione, sent. 22 ottobre 2008, n. 1277; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 785; id., 5 marzo 2007, n. 144; id., 14 luglio 2006, n. 513) secondo cui:

a). in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni";

b). la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali);

c). anche la Corte Costituzionale (cfr., 25/109/11 2006 n. 364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;

d). dalla lettura della norma sopra richiamata – rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" – si ricava l’intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica";

Ritenuto che non risulta documentato dall’Avvocatura quanto labialmente asserito in ordine ad una ulteriore integrazione documentale del 7/04/2011, siccome differentemente il ricorrente – con dichiarazione resa a verbale- asserisce che nessuna ulteriore integrazione è avvenuta dopo quella in atti dimostrata del 26/04/2010;

Ritenuto in altri termini che, come sostenuto dal ricorrente, la P.A. intimata aveva l’obbligo di convocare la conferenza di servizi e che, nella fattispecie considerata, la scadenza del termine per provvedere qualifica la condotta dell’amministrazione procedente come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990;

Considerato che va quindi affermato l’obbligo dell’Assessorato Regionale per l’Energia e i Servizi di pubblica Utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla odierna ricorrente;

Ritenuto che in questa fase il Collegio non ritiene di dover procedere alla nomina del Commissario ad acta;

Ritenuto che considerato il caso di specie, sussitono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

1). dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza proposta dalla società ricorrente -come successivamente integrata- e, per l’effetto, la condanna a provvedere sulla predetta istanza nei termini di cui in motivazione;

2). Spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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