Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 20-07-2011, n. 28847

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 5/02/2010, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata in data 13/02/2006 con la quale il Tribunale di Benevento aveva ritenuto C.M. responsabile dei reati di ricettazione e falso commessi in epoca compresa tra il 15/05/2000 ed il 13/09/2000. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 178 c.p.p., per essere stato il decreto di citazione a giudizio, avanti la Corte di Appello, notificato al precedente difensore avv.to Marcarelli, invece che al nuovo difensore di fiducia, avv.to Tanzillo la cui nomina era stata depositata in cancelleria in data 10/11/2009 e, quindi, prima dell’emissione del decreto di citazione emesso in data 11/01/2010. p.3. Il controllo degli atti processuali ha consentito di ritenere la fondatezza, in punto di fatto, della dedotta censura. Peraltro, essendo, nel frattempo, maturata la prescrizione per tutti i reati ( artt. 648, 476, 482, 469 e 477 c.p.) – secondo il novellato regime – la medesima va dichiarata da questa Corte prevalendo la declaratoria della causa estintiva anche sulla dedotta causa di nullità:

explurimis Cass. 21459/2008 riv 240066.

P.Q.M.

Annulla Senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinti i reati per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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