Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 20-07-2011, n. 28845

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.C.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza 13/15.5.2010 della corte di appello di Catania, di conferma della pregressa decisione del tribunale della stessa città – sez. dist. di Adrano – datata 24.6.2009 che lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione per il delitto di danneggiamento di una vespa di proprietà di C.M.. Deduce, tramite difensore, il ricorrente, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. e), omessa motivazione in ordine alla richiesta della concessione del beneficio di cui all’art. 175 c.p., ed in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto come contestato, per non avere avuto egli motivo di danneggiare il mezzo e per non costituire indizio di colpevolezza il fatto che la vespa si trovasse "..sui luoghi.

Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza la denuncia di vizio di motivazione sulla responsabilità del prevenuto, fondato, invece,il primo motivo di ricorso, per non avere il giudice di merito nulla risposto alla richiesta della concessione del beneficio della non menzione, a fronte peraltro di un certificato penale che non registra alcuna condanna.

Preliminare ed assorbente in merito al rilievo difensivo però è rilevare l’avvenuta prescrizione del reato dopo sette anni e mezzo dalla sua commissione, alla data cioè dell’8.2.2011, per essere stato il danneggiamento consumato l’8.3.2003.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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