T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1480 Riassunzione in servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente espone:

di aver partecipato al concorso indetto dalla Regione Siciliana per la copertura di n.53 posti di dirigente tecnico nel ruolo tecnico del bilancio – VIII livello, indetto con D.A.13/3/1992 e pubblicato in GURS n.45 del 7/11/1992;

di essere stata dichiarata vincitrice giusto Decreto n.04595/I del 7/10/1997;

di essere stata dichiarata decaduta dalla suddetta nomina per mancata presentazione nel giorno fissato, giusto Decreto n.00515 del 4/2/1998;

di aver quindi avanzato in data 34/10/2001 istanza di riammissione in servizio ai sensi dell’art.132 D.P.R. n.3/1957 non ricevendo alcun riscontro;

di aver quindi diffidato l’Amministrazione in data 09/03/2004 a dare seguito alla richiesta di riammissione in servizio, atteso che l’istante aveva appreso della avvenuta assunzione in servizio di altra candidata, la controinteressata D.ssa Antinoro, già collocata al 62^ posto della graduatoria di merito (a fronte della 51^ posizione ricoperta dalla ricorrente già decaduta);

che l’Amministrazione ha quindi adottato la nota prot.11341 del 16/4/204 significando di non poter dare positivo riscontro all’istanza di riammissione per mancanza di posti disponibili in organico.

Avverso il suddetto provvedimento insorge la ricorrente, articolando in un unico motivo di gravame la censura della violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, avanzando al contempo istanza istruttoria. In ordine alla quale ultima si provvedeva con ordinanza presidenziale n.26 del 06 marzo 2005. La stessa ha avuto riscontro da parte dell’Amministrazione in data 01/06/2005.

Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il D.D.G.4540 del 21/11/2003 di nomina in servizio della controinteressata. Detto mezzo è affidato a due motivi di gravame riconducibili alla violazione di legge, anche in riferimento ai principi del buon andamento della P.A. di cui all’art.97 Cost., e all’eccesso di potere, sotto differenti profili.

Resiste l’Amministrazione Regionale intimata e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la questione dedotta alla cognizione del giudice ordinario.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2010, presenti i difensori delle parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, il ricorso è stato posto in decisione.

Risulta fondata e va accolta l’eccezione formulata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata in ordine alla inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ed invero, come concordemente affermato dalla giurisprudenza qui condivisa, la riammissione in servizio ai sensi d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (art. 132) "si fonda sulla esistenza di un precedente rapporto di lavoro ed è estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione "ex novo" del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro. Deve allora ritenersi che, a seguito della privatizzazione, il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori dalle materie conservate all’ambito del diritto pubblico a norma del d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 68 comma 1 e, poi, d.lg. n. 165 del 2001, art. 69 comma 1 e risultando estraneo, in particolare, agli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1 di tale D.lgs. e alle procedure concorsuali di cui all’art. 63 comma 4 del medesimo decreto" (Cassazione civile, sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26827).

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la domanda di riammissione in servizio non introduce in altri termini un procedimento amministrativo, quanto piuttosto una vera e propria proposta contrattuale che impinge nell’ambito di un di un mero procedimento di diritto privato che viene definito con l’accoglimento o il rigetto di detta domanda. Tale ricostruzione, cui il Collegio aderisce, postula necessariamente che la res controversa appartiene alla cognizione della giurisdizione ordinaria, non esercitando in specie l’Amministrazione alcun "potere" amministrativo, quanto il ruolo di datore di lavoro nell’ambito di un rapporto ormai attratto alla disciplina privatistica paritetica. Né a differenti conclusioni potrebbe giungersi in ragione del fatto che la ricorrente era stata dichiarata decaduta per non aver preso servizio dopo essere stata dichiarata vincitrice del concorso: invero, il profilo pubblicistico del momento genetico si conclude proprio con la proclamazione dei vincitori del concorso pubblico ed l’ulteriore fase, correlata al "all’assunzione", si pone al di fuori dell’interesse legittimo.

I principi sopra enunciati trovano applicazione "anche con riferimento al settore scolastico, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto dei dipendenti pubblici" (Cassazione civile, sez. lav., 14 agosto 2008, n. 21660).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione siccome il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio del dipendente già dimissionario, ai sensi dell’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 e n. 516 del d.lg. 297 del 1994, si è trasformato da potere amministrativo a potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, con conseguente devoluzione delle relative controversie (cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 luglio 2007, n. 961).

Ai sensi dell’art.11 c.p.a., considerata la pronuncia in rito sotto il profilo della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qui proposta ove il processo venga riproposto innanzi il giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Considerata la natura della controversia, ritiene il Collegio di poter compensare tra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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