Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 20-07-2011, n. 28930

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separate ordinanze in data 19 ottobre 2010 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da D.V.A. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro che rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

I giudici, a fondamento della decisione, osservavano che la medesima questione sarebbe stata decisa con il contestuale appello n. 1072/10 e dichiaravano inammissibile il ricorso.

Avverso il provvedimento il D.V. propone personalmente separati ricorsi per cassazione chiedendo la sospensione della misura custodiale e la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari al fine di potersi curare per le gravi patologie dalle quali è afflitto.

I ricorsi, separatamente iscritti (ed indicati con numeri progressivi 9 e 10 nel ruolo), venivano riuniti all’odierna udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi manifestamente infondati.

Esso si limita a riproporre a questa Corte questioni che non hanno alcuna attinenza con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato verso il quale non viene formulata alcuna specifica censura e viene del tutto ignorato.

Tale circostanza determina la mancanza di specificità dei motivi.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 – 13 giugno 2000, n. 186) -consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Riunito al presente il procedimento sub 10, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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