T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1479 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della tardiva autorizzazione al trasferimento dell’impianto di carburanti dalla sede originaria, sita nel Comune di San Giuspeppe Jato, bivio CristinaSancipirello, alla SS.624 PalermoSciacca, km.23+245.

Espone il ricorrente di aver chiesto sin dal 1982 l’autorizzazione al trasferimento di che trattasi, in previsione dell’apertura del nuovo collegamento stradale SS.624 cit.. Detta istanza è stata in seguito reiterata e confermata 10/01/1991, con prospettazione di potenziamento dell’impianto in parola anche per la distribuzione del GPL. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al provvedimento dell’Ass.to Regionale Industria 4 ottobre 1993 n.9982/328/3651/2486 (di archiviazione della relativa pratica), in data 22/12/1993 il Sig. S.C. ha proposto quindi ricorso straordinario al Presidente della Regione, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Rigettata la domanda cautelare (D.P.109 del 16/2/1996), il ricorso straordinario era accolto nel merito con D.P.R.S. n.69 del 13/01/1998 su conforme parere del C.G.A. Sez. Consultiva n.272/1997 dell’11/11/1997. In ragione dell’annullamento del precedente diniego, completata l’istruttoria, con D.A.6/7/2000 il ricorrente è stato quindi autorizzato al suddetto trasferimento (sotto la condizione sospensiva della accettazione delle clausole e condizioni di cui allo stesso decreto).

Lamenta parte ricorrente che a causa dell’apertura dello scorrimento veloce SS.624 PalermoSciacca dal 1997, in correlazione alla tardiva autorizzazione avvenuta solo nel 2000, lo stesso ha subito un danno derivante dal calo della vendita del carburante, stimato in Euro.76.000,00 (Euro settantaseimila/00): danno imputabile all’Amministrazione ha illegittimamente rigettato l’istanza di trasferimento, poi annullata in sede di ricorso gerarchico.

Ha chiesto quindi la condanna dell’Amministrazione al pagamento del danno subito, nella misura sopra illustrata, o in quella maggiore o minore che verrà liquidata anche in via equitativa in sede di giudizio.

L’Assessorato Regionale all’Industria ha resistito al giudizio con atto di costituzione del 20/01/2011 eccependo preliminarmente l’inammissibilità del mezzo, chiedendone nel merito il rigetto ed in via gradata la prescrizione.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2011, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione

Motivi della decisione

Si controverte sulla pretesa risarcitoria azionata in questa sede dal ricorrente in ragione del decremento patrimoniale, per mancati introiti, subiti a causa del ritardo con cui l’Assessorato Regionale all’industria ha prima denegato e poi concesso solo nel 2000 (D.A.574 del6/7/2000), a seguito dell’accoglimento del ricorso Straordinario al Presidente della Regione, l’istanza volta al trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti dalla precedente sede, sita all’interno del nucleo abitato del Comune di San Giuseppe Jato, bivio CristinaSancipirrello, alla SS.924 PalermoSciacca (aperto al transito nel 1997) al km.23+245.

Può prescindersi dalle eccezioni in rito sollevate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato stante la palese infondatezza nel merito del ricorso.

Osserva infatti il Collegio, in concordanza con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, come la semplice illegittimità del precedente provvedimento di diniego, annullato in sede di ricorso straordinario, non può costituire ex se unico viatico per la dimostrazione di una colpa dell’Amministrazione. Requisito quest’ultimo necessario per integrare i requisiti in presenza dei quali il danno prospettato dal ricorrente sia meritorio di risarcimento.

In sede di esame di una domanda di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, è stato affermato infatti che la mera adozione di un atto amministrativo illegittimo, rappresenta invero solo uno degli elementi costitutivi di una fattispecie a formazione progressiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V – sentenza 11 maggio 2010 n. 2819). Ciò posto, occorre osservare come la prima domanda presentata nel lontano 1982 non poté essere esitata favorevolmente stante la mancanza del parere dell’Ente proprietario della strada di che trattasi, ancora per altro chiusa e che, come lealmente ammesso dallo stesso ricorrente, lo sarebbe rimasta sino al 1998. Ebbene, il parere negativo dell’A., ostacolo al rilascio dell’autorizzazione al trasferimento chiesto nel 11982, non risulta mai essere stato contestato in sede giurisdizionale (ovvero amministrativa) dal ricorrente. Solo con la seconda richiesta, intervenuta a distanza di anni e facendo valere una nuova e diversa concessione, l’odierno ricorrente ha avanzato una nuova domanda per il trasferimento dell’impianto di carburante. Senonché l’Amministrazione, sulla scorta del nuovo parere negativo dell’A. (questa volta basato sul parametro della vicinanza con altro impianto da realizzare a seguito di altra domanda presentata dalla ditta Resic. S.r.l.) ha denegato l’autorizzazione con il provvedimento espresso annullato in sede di ricorso straordinario. Si osserva altresì come l’accoglimento del ricorso straordinario è del 1998, in data quindi non molto successiva alla effettiva apertura della sede stradale S.S.624, avvenuta solo nel settembre 1997. Lo stesso ricorrente lealmente ammette come a seguito dell’annullamento del precedente diniego, l’autorizzazione al trasferimento è stata ritardata ma motivi procedimentali e quindi differita al luglio 2000. Ma sotto tale profilo il ricorrente non spende alcun argomento per imputare all’Amministrazione una specifica colpa da ritardo. Ed invero, dal contesto del provvedimento autorizzatorio n.574 del 6/7/2000 si comprende come, a seguito dell’annullamento del precedente diniego cit., la Ditta ricorrente non solo ha riconfermato la precedente richiesta del 10/01/1991, ma ha altresì avanzato il potenziamento del trasferendo impianto con richieste ulteriori (tra cui l’autorizzazione all’apertura del rifornimento selfservice) che hanno inevitabilmente protratto i tempi di conclusione del procedimento (dovendo intervenire i pareri di altre amministrazioni).

Per altro, come evidenziato dall’Amministrazione, il danno asseritamente subito dal ricorrente va oltre la labiale allegazione di elementi tutt’altro che probanti.

Come già esposto, la responsabilità per colpa dell’Amministrazione, corrispondente a lesione di interessi legittimi, se non risulta senz’altro riconducibile a mera "inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline", deve tuttavia essere riferita, in base alla nota sentenza Cass. SS.UU. n. 500/1999 e alla costante giurisprudenza successiva, a violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 27 aprile 2010 n. 2384). Ipotesi non sussistenti e non ravvisabili in specie atteso che, in disparte la prima istanza del 1982 (dove il parere negativo dell’A., mai contestato dal ricorrente, era dovuto al fatto che l’arteria stradale non era ancora in esercizio), la domanda del 1991 è stata denegata mercé il parere reso dall’ente proprietario della strada (A.): mentre riavviato il procedimento amministrativo, lo stesso ha registrato degli allungamento dovuti alle ulteriori modifiche avanzate dello stesso ricorrente.

In conclusione, disattese le eccezioni in rito, ritiene il Collegio che la pretesa risarcitoria qui azionata dal ricorrente sia del tutto infondata, sia per mancanza dell’elemento della colpa imputabile all’Amministrazione (atteso altresì il concorso dello stesso ricorrente che non ha per tempo contestato il primo parere negativo dell’A. sull’istanza del 1982), sia l’elemento del danno risarcibile, non avendo la ditta ricorrente compiutamente assolto all’onus probandi dalla stessa esigibile.

Il ricorso deve quindi essere respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi Euro.1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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