Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 20-07-2011, n. 29078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 14.4.2008, il tribunale di Palermo condannò G. D. alla pena di quattro mesi di reclusione e 100 Euro di multa per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen., per avere sottratto di un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla sua stessa custodia.

2. A seguito d’impugnazione dell’imputato e in parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Palermo ha qualificato il fatto come peculato, ex art. 314 c.p., comma 2. 3. Ricorre per cassazione il G., che deduce violazione degli artt. 24 e 597 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Per espressa disposizione dell’art. 597 cod. proc. pen., comma 4, quando appellante è il solo imputato, il giudice può dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

Quando invece il fatto, come diversamente qualificato, superi la competenza del giudice di primo grado, il giudice d’appello deve emettere declaratoria d nullità della sentenza del primo giudice e trasmettere gli atti al pubblico ministero.

3. Nel caso in esame, il delitto di sottrazione o danneggiamento previsto dall’art. 334 cod. pen., per il quale intervenne condanna in primo grado, appartiene alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, mentre quello di peculato ( art. 314 c.p.) è di competenza del Tribunale in composizione collegiale ( art. 33-bis c.p.p., comma 1, lett. b).

4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con restituzione degli atti al pubblico ministero.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonchè quella di primo grado perchè il fatto, come diversamente qualificato, rientrava nelle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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