T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1549 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Gli odierni ricorrenti, eredi unici della Sig.ra S.G., deceduta il 30.05.1999, chiedono, in tale qualità, l’esecuzione, in loro favore, della sentenza n. 1062/2002 resa dal Tribunale di Agrigento in favore (anche) della predetta, con cui il Comune di Cattolica Eraclea è stato condannato: 1) a versare alla Sig.ra Spoto la somma di Euro 13.660,28 a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, oltre rivalutazione dal 24.02.1993 alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo; nonché la somma di Euro 5.691,78 a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale (21.04.1997) fino alla soddisfazione del credito; 2) al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.900,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge; 3) al pagamento delle spese della consulenza tecnica d’ufficio.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. 544/2007.

Le due sentenze, rilasciate in forma esecutiva rispettivamente in data 29.09.2009 e 18.11.2009, sono state notificate all’amministrazione intimata nelle date 07.10.2009 (sentenza di primo grado) e 16.12.2009 (sentenza di appello).

L’amministrazione comunale, successivamente alla notificazione delle sentenze, non ha fatto seguire alcuna determinazione; mentre i ricorrenti, in data 10.03.2010, hanno notificato al Comune atto di precetto, senza che, anche a tale ulteriore atto facesse seguito il pagamento delle somme oggetto della sentenza di condanna, non avendo avuto esito positivo neppure il pignoramento presso terzi (cfr. dichiarazione del tesoriere dell’ente, in atti).

Conseguentemente, gli interessati, previa notifica in data 28.10.2010 di apposito atto stragiudiziario, con il quale è stato concesso il termine di trenta giorni per il pagamento, hanno proposto il ricorso in esame, notificato il 29 dicembre 2010 e depositato il successivo 11 gennaio 2011, chiedendo a questo tribunale l’accoglimento del ricorso, con assegnazione di un termine per l’esecuzione della sentenza, e la nomina di un commissario ad acta.

Nel medesimo ricorso, gli odierni ricorrenti hanno chiesto che l’Amministrazione Comunale intimata venga condannata al versamento dell’ulteriore somma di Euro 500,00, o altra che sarà ritenuta equa, per ogni mese di ritardo ulteriore nell’adempimento dell’obbligazione, dalla data di notifica della sentenza a quella di effettivo soddisfo, con condanna alle spese.

B. – Il Comune di Cattolica Eraclea non si è costituito in giudizio, né ha fatto pervenire osservazioni o atti.

C. – Alla camera di consiglio del 17 giugno 2011, presente il procuratore di parte ricorrente, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 luglio 2011, per consentire la produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, di cui si chiede l’esecuzione.

D. – In data 05.07.2011 parte ricorrente ha depositato copia della sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 544/2007, con attestazione di passaggio in giudicato.

E. – Alla camera di consiglio del 12 luglio 2011, su richiesta del difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

A. – Il ricorso è fondato nei limiti in appresso specificati.

A.1. – La sentenza, della cui esecuzione si controverte, comporta per l’Amministrazione Comunale intimata l’obbligo di corrispondere in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi unici della sig.ra S.G.: 1) la somma di Euro 13.660,28 a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, oltre rivalutazione dal 24.02.1993 alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo; 2) la somma di Euro 5.691,78 a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale (21.04.1997) fino alla soddisfazione del credito; 3) il pagamento delle spese processuali da attribuire in favore dell’attrice, quantificate in complessivi Euro 950,00 – pari alla metà delle complessive spese processuali, ammontanti a Euro 1.900,00, in ragione della compresenza di due attori nel giudizio civile – oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.

I ricorrenti chiedono, altresì, il pagamento delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, poste con il giudicato civile a carico del convenuto; nonché il pagamento di tutte le spese consequenziali all’emissione della sentenza, comprese quelle relative al precetto.

A tale obbligo – secondo quanto dedotto in ricorso, e non contestato – il suddetto ente si è finora sottratto.

Né la mancata esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro – divenuta irrevocabile – può ritenersi legittimamente motivata in relazione a difficoltà di carattere finanziario e/o a carenza di fondi di bilancio, dovendo, comunque, l’Amministrazione porre in essere tutte le iniziative necessarie per procedere al tempestivo pagamento di quanto dovuto (Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2973; Consiglio di Giustizia Amministrativa, 2 ottobre 1998, n. 356)

Ciò posto, la domanda dei ricorrenti va accolta limitatamente ai superiori punti 1), 2) e 3), ivi comprese le spese consequenziali all’emissione della sentenza di appello, con esclusione di quelle relative all’iniziata procedura di esecuzione mobiliare.

Va, invero, rammentato che il rimedio dell’ottemperanza non può essere azionato per ottenere il pagamento di tutte le somme ulteriori indicate nell’atto di precetto e nell’atto di diffida e messa in mora e richieste in questa sede, relative a spese e diritti successivi all’emissione della sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza.

Infatti nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione, diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S., sez. IV n. 2490/01; C.d.S., sez. IV n. 175/87).

Le ulteriori spese relative all’atto di precetto non possono, pertanto, essere riconosciute ai ricorrenti.

A.2. – Non può trovare, infine, accoglimento la domanda volta a conseguire il rimborso delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio, in quanto non è stato documentato, in questa sede, il relativo pagamento.

A.3. – Conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Cattolica Eraclea di dare esecuzione alla suindicata sentenza, passata in giudicato, nei limiti delle somme indicate, nonché alle spese relative alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della stessa, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida.

B. – Va, infine, esaminata la domanda, formulata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., tendente ad ottenere la condanna dell’ente intimato al versamento dell’ulteriore somma di Euro 500,00, o altra che sarà ritenuta equa, per ogni mese di ritardo ulteriore nell’adempimento dell’obbligazione, dalla data di notifica della sentenza a quella di effettivo soddisfo.

La domanda non può trovare accoglimento.

La norma, di cui si chiede l’applicazione al caso in specie, rinviene il suo precedente normativo nella disposizione contenuta nell’art. 614 bis c.p.c., il quale – rubricato "Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare" – stabilisce che "Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile."

Ciò premesso, dubita il Collegio che la norma possa trovare applicazione, in tutti i casi in cui l’esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro, atteso che: a) l’istituto in esame si pone come mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di facere infungibili; b) trattandosi di somme di denaro, sono corrisposti per legge gli interessi legali; il pagamento delle somme viene assicurato tramite l’intervento, peraltro richiesto nel caso in specie, del Commissario ad acta.

C. – Per tutto quanto sopra, il ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Agrigento n. 1062/2002, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 544/2007, passata in giudicato, va accolto, nei limiti di quanto sopra specificato; con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Cattolica Eraclea di procedere – nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza – al pagamento delle somme sopra indicate, oltre accessori come per legge, disponendo sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato, la nomina del commissario ad acta, individuato nel Segretario Comunale del Comune di Cattolica Eraclea, il quale provvederà in via sostitutiva ai conseguenti adempimenti, su istanza della parte ricorrente, nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

Va, invece, respinto, quanto alla domanda formulata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

D. – Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese vanno per metà compensate; per la restante metà, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo accoglie nei limiti specificati in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Cattolica Eraclea di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nel termine e con le modalità specificati nella stessa motivazione.

Per il caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Cattolica Eraclea, il quale provvederà, su istanza della parte ricorrente, ai conseguenti adempimenti nel termine di sessanta giorni;

b) per il resto, lo respinge;

c) compensa per metà le spese del presente giudizio tra le parti; per la restante metà, condanna il Comune di Cattolica Eraclea al pagamento delle stesse, che liquida in complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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