Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 20-07-2011, n. 29077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza 20.4.2007, con cui il locale Tribunale aveva condannato D.P.C. alla pena tre mesi di reclusione ed Euro 150 di multa e V.S. alla pena di due mesi di reclusione ed Euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 334 cod. pen., perchè, in concorso tra loro sottraevano una mucca frisona al sequestro penale effettuato dai militari del Nas.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con separati atti d’impugnazione.

Entrambi gli imputati deducono inosservanza di legge penale, con riferimento all’art. 334 cod. pen. e violazione dell’art. 192 c.p.p., nonchè vizio di motivazione della sentenza.

Il V. denuncia anche incompetenza territoriale del giudice, con violazione dell’art. 8 c.p.p. ed errata qualificazione giuridica del reato.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, oggettivi e soggettivi, per cui la contestazione relativa alla conoscenza del vincolo ed all’esistenza del dolo si risolve in un’inammissibile censura di fatto all’apprezzamento probatorio dei giudici di merito.

3. Parimenti destituita di ogni fondamento sono le censure sull’incompetenza territoriale, essendo pacifico che il reato si è consumato a Sommatino, luogo in cui è avvenuta la sottrazione al vincolo del sequestro del capo di bestiame, nonchè quella relativa alla qualificazione del fatto sotto la fattispecie di cui all’art. 334 c.p.p..

4. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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