T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato in data 2 luglio 2008 e depositato il successivo 31 luglio, l’odierno ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento della Questura di Palermo Cat. A.12/2008, con cui è stata respinta l’istanza del predetto, tendente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per "cure mediche", premettendo:

– di essere nel territorio italiano sin dal 1994, e sin dal 2002 in cura presso l’Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Palermo, in quanto affetto da gravi patologie, per le quali riceve, presso una struttura sanitaria pubblica, apposita terapia, come da documentazione medica in atti;

– per tali motivi, di avere soggiornato regolarmente nel territorio italiano in forza del permesso di soggiorno per cure mediche (in atti con il n. L373160), rilasciato in data 26.02.2007 con decorrenza 08.02.2007, e con scadenza al 03.09.2007;

– di avere inoltrato alla Questura di Palermo in data 08.08.2007, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con relativa documentazione sanitaria attestante la persistenza delle condizioni di legge per il richiesto rinnovo;

– di avere, quindi, ricevuto in data 03.05.2008 mediante raccomandata il provvedimento del 02.04.2008 di rigetto della predetta istanza, in quanto dalla documentazione medica prodotta non si evincerebbero i presupposti necessari per il rinnovo (pericolo di vita; impossibilità di fare rientro nel paese di origine).

Deduce la censura di Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti e dello sviamento – del difetto assoluto di motivazione – della carenza di motivazione e della erronea valutazione dei fatti: il provvedimento di diniego si fonderebbe su un’errata valutazione dei presupposti di fatto, risultanti dalla documentazione medica prodotta dall’interessato, da cui si evince il permanere delle medesime necessità terapeutiche, che giustificano la sua permanenza in Italia.

Né risulta che l’organo procedente abbia effettuato d’ufficio un accertamento tecnico sullo stato di salute del richiedente, al fine di verificare il permanere delle condizioni attestate dalla struttura pubblica, anche con riferimento alla eventuale possibilità che lo straniero possa effettuare i medesimi trattamenti sanitari nel proprio paese di origine.

B. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

C. – Con ordinanza n. 1024 del 11 settembre 2008 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, per rilevata sussistenza del fumus boni iuris.

D. – Con istanza depositata in data 13.11.2008, parte ricorrente ha chiesto il riesame dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta dalla Commissione appositamente costituita presso il T.a.r. Sicilia con provvedimento del 28.07.2008: detta istanza è stata respinta con ordinanza collegiale n. 159 del 29.07.2009.

E. – Con memoria depositata in vista della pubblica udienza, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto da ritenere infondato sulla base di un’attenta analisi dei fatti di causa, e richiamato il quadro normativo di riferimento.

F. – Parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica e, con memoria conclusiva, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

G. – Alla pubblica udienza del 12 luglio 2011, su richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

A. – Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione e dell’errata valutazione dei presupposti.

A.1. – Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha inoltrato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per l’effettuazione di cure mediche, in conseguenza di una serie di patologie documentate.

La normativa di riferimento è costituita dall’art. 36 del D. Lgs. n. 286/98, e ss. mm. e ii., il quale prevede, al primo comma, che lo straniero, il quale intenda ottenere cure mediche in Italia, può ottenere uno specifico visto di ingresso e il relativo permesso di soggiorno; mentre, per lo straniero, il quale si trovi già nel territorio italiano ed usufruisce di tale permesso, il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato finché durano le necessità terapeutiche documentate.

Nella specie, l’amministrazione resistente ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, sul duplice presupposto che il richiedente non si trovi in pericolo di vita, e che non sia impossibilitato a fare rientro nel proprio paese.

Ma va rilevato, quanto al primo aspetto – pericolo di vita – che non viene in alcun modo chiarito, nel provvedimento impugnato, perché non sia possibile concedere detto rinnovo ai sensi del citato art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998.

Quanto al secondo aspetto – rientro nel proprio paese – dalla documentazione prodotta dal ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, emerge la necessità, stante il quadro clinico, di frequenti e specifici controlli clinici, bioumorali e strumentali, e di specifiche terapie, per le quali è assolutamente controindicato il ritorno nel paese di origine, in cui non potrebbe essere garantita una adeguata assistenza sanitaria (cfr. allegato n. 2 alla relazione della Questura di Palermo, Ufficio Immigrazione, datata 27.08.2008, depositata dalla resistente amministrazione il 24.05.2011).

Va aggiunto a quanto appena rilevato, che, nel caso in esame, l’Amministrazione ha operato un mutamento del comportamento fino a quel momento tenuto nei confronti dell’interessato, al quale era già stato rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche, in relazione alle medesime patologie.

Né è possibile evincere dal decreto impugnato alcun riferimento alla specifica situazione del richiedente, la quale, stando alla documentazione prodotta, si presenta di estrema gravità.

Non appare, infine, conducente il riferimento, contenuto nel decreto impugnato, alla situazione dello straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, in quanto il richiedente non si trova nella situazione di chi deve fare ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, bensì risiede legalmente nel territorio dello Stato in forza del citato permesso di soggiorno; in secondo luogo, in quanto l’art. 36, comma 3, prevede espressamente l’avvio di apposito iter procedurale per la valutazione dell’istanza finalizzata al rinnovo di un permesso già ottenuto.

A.2. – Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

B. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Maria Cappellano, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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