Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 20-07-2011, n. 29076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Sassari ha assolto, perchè il fatto non sussiste, S.M. dal reato di coltivazione di tre piante di marijuana per insussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenendo che "la cosiddetta coltivazione domestica deve essere equiparata alla semplice detenzione per uso personale, con la conseguenza che deve essere escluso la sussistenza del fatto illecito". 2. Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore generale di Sassari, deducendo erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 73 D.P.R. cit..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Il Collegio aderisce al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale (Cass. Sez. U, n. 28605/2008, Di Salvia).

2. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito che, sulla base del predetto principio di diritto, valuterà la sussistenza del requisito dell’offensività concreta del fatto commesso, in linea con le stesse Sezioni unite, secondo cui spetta al giudice di merito verificare se la condotta accertata sia inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, con l’avvertenza che la condotta può considerarsi inoffensiva se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo e semprechè la sostanza ricavabile dalla coltivazione non sia inidonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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