T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1535 Società con partecipazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 1215/11/2010 e depositato in data 23/11/2010 i ricorrenti, n.q. di Presidente (il primo) e consigliere componente (il secondo) del C.d.A. dell’A.P. s.p.a., hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati ed in particolare quello avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione della riduzione del 10% del compenso annuo per aver omesso di trasmettere, entro i termini stabiliti dal Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate (adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale 17/9/2009, n. 481), il Piano industriale pluriennale, il Piano degli investimenti, il Piano degli acquisti e il Piano delle assunzioni.

Avverso i provvedimenti impugnati deducono le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di "controllo analogo" – Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di sanzioni siccome mutuabili anche dalla l. n. 689/1981 – Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di impedimento oggettivo (factum principis) e cause scriminanti e giustificative – Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 s.m.i. – Ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che:

– il Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate costituisce espressione del "controllo analogo" che l’ente pubblico deve esercitare sulla società a capitale pubblico totalitario per l’affidamento diretto del servizio pubblico;

– spetta al Consiglio comunale la fissazione degli indirizzi programmatici (v. art. 3 del Regolamento) cui le società sono vincolate nella determinazione del budget economico e finanziario per l’esercizio successivo e del Piano industriale pluriennale, del Piano degli investimenti, del Piano degli acquisti e del Piano delle assunzioni (v. art. 5 del Regolamento);

– in mancanza della fissazione degli indirizzi programmatici da parte del Comune nessun addebito può essere mosso (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento) per il mancato invio, nei termini, dei documenti previsti dal citato art. 5;

– nonostante l’AMAT avesse reso edotto il Comune della impossibilità materiale di redigere i documenti richiesti il Comune non si è attivato per emanare gli indirizzi programmatici ed ha irrogato la sanzione.

Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1132/2010 è stata rigetta l’istanza cautelare proposta.

Rispettivamente in data 31/3/2011 e 30/4/2011 i ricorrenti hanno depositato in giudizio documenti e memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del giorno 1/6/2011, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Rileva in via preliminare il Collegio che, come dedotto dalla difesa dei ricorrenti, la presente controversia è soggetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. c) c.p.a., trattandosi di controversia relativa alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore di un pubblico servizio.

2. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei sensi e limiti di seguito specificati.

Recita l’art. 3 del Regolamento del Comune di Palermo sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate: "Funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale esercita la funzione di indirizzo e controllo sulle attività di Società ed Enti partecipati e/o collegate adottando le proprie deliberazioni con le quali:

1) approva e aggiorna il Piano Generale di Sviluppo contenente le azioni strategiche riferite all’attività delle Società ed Enti partecipati e/o collegate. Gli indirizzi programmatici così definiti sono ripresi dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegate nel budget annuale e nel Piano industriale pluriennale di cui al successivo art. 5;…".

Recita poi l’art. 5 del medesimo Regolamento: "Controllo preventivo. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici forniti dal Consiglio Comunale nel Piano Generale di Sviluppo, il controllo sui documenti programmatici delle Società ed Enti partecipati e/o collegate. A tal fine: a) la Società e Ente partecipato e/o collegata deve sottoporre al Consiglio Comunale, per la necessaria approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico e finanziario per l’esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, ecc.; b) il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta di budget per l’esercizio successivo e la proposta di piano industriale pluriennale come definita al punto precedente…".

Ad avviso del Collegio la lettura combinata delle due disposizioni citate consente di affermare che la Società controllata o partecipata senza le linee guida (cioè senza indirizzi programmatici forniti dal Consiglio Comunale nel Piano Generale di Sviluppo) è in grado di determinare il proprio budget minimo con riferimento a ciò che è essenziale per garantire la prestazione del servizio, ma non può invece redigere il Piano industriale pluriennale e gli altri atti ad esso naturalmente collegati (piano degli investimenti, il piano degli acquisti, il piano delle assunzioni, etc.).

Invero, detti atti hanno una natura squisitamente programmatoria e di determinazione dello sviluppo e degli asset della Società controllata o partecipata e quindi necessitano della previa adozione da parte del Comune delle linee guida che esprimono gli indirizzi finanziari dai quali dipendono le scelte strategiche della Società stessa.

Gli obiettivi e gli interventi delle Società partecipate e degli altri enti strumentali, peraltro, devono costituire anche l’oggetto della relazione previsionale e programmatica che è parimenti onere del Consiglio Comunale adottare ai sensi dell’art. 170 d.lgs. n. 267 del 2000.

La mancata predisposizione, da parte del Comune, dell’atto di indirizzo quale atto presupposto di quelli programmatici della Società controllata o partecipata, costituisce quindi ragione ostativa all’irrogazione delle sanzioni previste per la mancata adozione, nei termini, del Piano industriale pluriennale e gli altri atti ad esso naturalmente collegati (piano degli investimenti, il piano degli acquisti, il piano delle assunzioni, etc.).

3. Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della nota del Comune di Palermo prot. n. 600461 del 18/8/2010.

Non deve invece essere annullato l’art. 9 del Regolamento del Comune di Palermo sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegate in quanto esso va interpretato in ossequio ai principi di cui in motivazione.

Attesa la novità della questione trattata, sussistono le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c., per disporre la compensazione, tra le parti costituite, delle spese del giudizio e per dichiararle irripetibili nei confronti dell’A.P. s.p.a., non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Palermo prot. n. 600461 del 18/8/2010.

Spese compensate tra le parti costituite.

Spese irripetibili nei confronti dell’A.P. s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *