T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1518 Farmacia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 1416/3/1998 e depositato in data 30/3/1998 i ricorrenti, n.q. di titolari di farmacia nel Comune di Raffadali, hanno impugnato il decreto regionale 26/11/1997 nella parte in cui ha disposto l’istituzione di una quarta sede farmaceutica presso detto Comune.

Avverso gli atti impugnati espongono le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, c. 4, l. 2/4/1968, n, 475 e dell’art. 1 d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 – Violazione ed erronea applicazione dei principi di tipicità e legalità dell’atto amministrativo – Eccesso di potere per sviamento, atteso che il decreto 26/11/1997 ha rideterminato la pianta organica delle farmacie alla data del 31/12/1995 in violazione dell’art. 2, ult. c., l. 475/1968 a norma del quale la revisione della pianta organica deve essere effettuata "entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo".

La revisione biennale deve quindi essere disposta, sotto il profilo istruttorio e procedimentale, nell’anno pari sulla base del dato numerico della popolazione residente nell’anno precedente a quello in cui viene adottata la determinazione.

Nel caso di specie l’istituzione di una quarta sede farmaceutica è stata disposta sulla base del presupposto che la popolazione residente a Raffadali al 31/12/1995, sulla base dei dati ISTAT, fosse pari a 14.181 (v. art. 1 l. 475/1968 che prevede per i Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, una farmacia ogni 4000 abitanti ed il computo della popolazione eccedente ai fini dell’apertura di una farmacia se pari ad almeno il 50 % del parametro, cioè almeno 2000 abitanti).

Anche ad ammettere che il termine di cui all’art. 2 l. 475/1968, non sia perentorio, comunque si sarebbe dovuto tener conto della popolazione residente al 31/12/1996 e non di quella residente al 31/12/1995 tenuto conto che il decreto è stato adottato a novembre del 1997.

Sussistono peraltro dubbi sull’attendibilità del dato relativo alla popolazione residente che avrebbe erroneamente computato anche i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale della Sanità (ancorché non evocato in giudizio) per il tramite dell’Avvocatura erariale.

Con ricorso notificato a mezzo posta in data 1517/3/2010 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti impugnando il decreto n. 46 del 27/1/2010 con il quale l’Assessorato Regionale della Salute ha confermato al 31/12/2007 la precedente pianta organica del Comune di Raffadali, nonché la nota dello stesso Assessorato prot. n. 242/10 nella parte in cui l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta soppressione della nuova quarta sede farmaceutica ritenendo che l’istituzione della stessa rispondesse all’esigenza di "garantire il servizio farmaceutico alle zone di nuova espansione urbanistica";

Avverso i provvedimenti impugnati vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 380, c. 2, r.d. 1265/34 – Violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 – Violazione dell’art. 5, c. 1, l. n. 362/1991 – Eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, travisamento dei fatti, atteso che risulta incontroverso che alla data del 31/12/2007 la popolazione residente nel Comune di Raffadali è di 13.208, ciò rende soprannumeraria la quarta sede farmaceutica (istituita nel 1998, ma non ancora assegnata).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 e 380, c. 2, r.d. 1265/34, la p.a. è tenuta alla soppressione delle farmacie urbane soprannumerarie poste in un Comune con più di 12.500 abitanti che siano ancora vacanti: tale è la quarta sede farmaceutica del Comune di Raffadali.

D’altra parte, la sede di cui trattasi era soprannumeraria sin dalla sua istituzione, istituzione che era quindi, ab origine, illegittima.

Invero, detta istituzione non si è fondata su dati ISTAT, ma su dati derivanti da un censimento comunale (v. nota del Comune prot. n. 2057 del 17/2/2010) nonostante la legge (v. art. 1, c. 1, d.P.R. 21/8/1971, n. 1275) imponesse di far riferimento solo alla fonte ISTAT;

2) Violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di presupposto, arbitrio, atteso che laddove si ritenga che la soppressione delle sedi farmaceutiche urbane vacanti non sia obbligatoria, ma discrezionale, i provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi in quanto la p.a. ha omesso di porre in essere una indagine seria e scrupolosa in ordine alle ragioni idonee a mantenere l’istituzione della quarta sede farmaceutica e non ha esplicitato l’iter logicogiuridico posto a fondamento della scelta di non procedere alla soppressione di tale sede nonostante le numerose richieste formulate in tal senso dal Comune di Raffadali.

In particolare con la nota prot. n. 242/10 l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta soppressione della nuova quarta sede farmaceutica ritenendo che l’istituzione della stessa rispondesse all’esigenza di "garantire il servizio farmaceutico alle zone di nuova espansione urbanistica", ponendo a fondamento della propria determinazione una relazione tecnica trasmessa dal Responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Raffadali datata 5/11/1997 (relazione peraltro non rinvenuta agli atti del procedimento) nonostante il Comune avesse più volte affermato che le esigenze di assistenza farmaceutica sono compiutamente soddisfatte dalle tre farmacie in esercizio.

Né nel caso di specie sussistono particolari condizioni topografiche o di viabilità tali da rendere difficoltoso ai cittadini delle zone periferiche di Raffadali di raggiungere le attuali farmacie (il che rende inapplicabile la deroga al criterio della popolazione nella istituzione delle sedi farmaceutiche, peraltro deroga relativa solo ai Comuni con meno di 12.500 abitanti, il che non è nel Comune di Raffadali);

3) Violazione dell’art. 5, c. 1, l. n. 362/1991 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di presupposto, arbitrio, atteso che laddove si ritenga che l’attuale allocazione delle tre sedi farmaceutiche non garantisca una adeguata erogazione del servizio, la conseguenza non potrebbe mai essere quella della istituzione di una quarta sede, ma solo quella di una diversa allocazione delle sedi esistenti, come proposto dallo stesso Comune (v. nota 14618/P.M./09).

Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.

Con ordinanza n. 289/2010 il T.a.r. ha rigettato l’istanza cautelare proposta.

Con atto notificato in data 5/11/2010 è stata proposta una nuova istanza cautelare, rigettata con ordinanza n. 1070/2010.

Con ordinanza n. 258/2011 il C.g.a., in riforma dell’ordinanza n. 1070/2010 ha accolto l’istanza cautelare.

Il T.a.r. ha quindi provveduto alla fissazione della data per la trattazione del ricorso nel merito, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie.

All’udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Rileva in via preliminare il Collegio la persistenza dell’interesse alla decisione in ordine al ricorso principale.

Invero, se da un lato, la determinazione della pianta organica delle farmacie del Comune di Raffadali al 31/12/1995 appare superata dai successivi provvedimenti che detta pianta organica hanno nuovamente determinato (confermando le determinazioni contenute nel provvedimento originariamente impugnato), di fatto, però, i ricorrenti hanno continuato a sostenere nei successivi gravami (v. ricorso r.g. 1812/2008 e motivi aggiunti al presente ricorso) che finanche l’originaria istituzione della quarta farmacia fosse illegittima; segue da ciò che la relativa censura deve comunque essere esaminata, tanto più che l’istituzione di tale farmacia ha costituito il presupposto per l’indizione nel 2000 della procedura concorsuale anche con riferimento alla citata sede.

2. Sempre in via preliminare è necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale con riferimento al ricorso.

Sostiene l’Avvocatura dello Stato che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto notificato alla "Regione Sicilia" e non all’Assessorato per la Sanità passivamente legittimato nella presente controversia.

Rileva al contrario il Collegio che tale vizio appare sanato atteso che, da un lato, non è stata tempestivamente sollevata l’eccezione di cui all’art. 4 l. n. 260/1958, e, dall’altro lato, l’Avvocatura erariale ha provveduto a costituirsi il 2/4/1998 depositando l’atto di costituzione in giudizio tanto per la Presidenza della Regione Siciliana che per l’Assessorato Regionale per la Sanità, con conseguente accettazione del contraddittorio.

3. E’ possibile passare ora all’esame nel merito del ricorso principale.

Con l’unico motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, c. 4, l. 2/4/1968, n, 475 e dell’art. 1 d.P.R. 21 agosto 1971, n,. 1275 – Violazione ed erronea applicazione dei principi di tipicità e legalità dell’atto amministrativo – Eccesso di potere per sviamento) si afferma:

– che il decreto 26/11/1997 ha rideterminato la pianta organica delle farmacie alla data del 31/12/1995 in violazione dell’art. 2, ult.c., l. 475/1968 a norma del quale la revisione della pianta organica deve essere effettuata "entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo";

– che la revisione biennale deve quindi essere disposta, sotto il profilo istruttorio e procedimentale, nell’anno pari sulla base del dato numerico della popolazione residente nell’anno precedente a quello in cui viene adottata la determinazione;

– che nel caso di specie l’istituzione di una quarta sede farmaceutica è stata disposta sulla base del presupposto che la popolazione residente a Raffadali al 31/12/1995, sulla base dei dati ISTAT, fosse pari a 14.181 abitanti (v. art. 1 l. 475/1968 che prevede per i Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, una farmacia ogni 4000 abitanti ed il computo della popolazione eccedente ai fini dell’apertura di una farmacia se pari ad almeno il 50 % del parametro, cioè almeno 2000 abitanti);

– che anche ad ammettere che il termine di cui all’art. 2 l. 475/1968, non sia perentorio, comunque si sarebbe dovuto tener conto della popolazione residente al 31/12/1996 e non di quella residente al 31/12/1995, tenuto conto che il decreto è stato adottato a novembre del 1997;

– sussistono comunque dubbi sull’attendibilità del dato relativo alla popolazione residente, posto che si sarebbero erroneamente computati anche i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Ritiene il Collegio che le censure dedotte siano tutte infondate.

Invero:

– secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa motivo alcuno per discostarsi, le norme in esame individuano un iter procedimentale scandito da termini aventi carattere meramente ordinatorio (cfr., ex multis: T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 7 dicembre 2007, n. 2199; T.A.R. LombardiaMilano, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 3017; T.A.R. CalabriaCatanzaro, 26 aprile 2000, n. 433; T.A.R. MarcheAncona, 21 aprile 2000, n. 679; Consiglio Stato, sez. IV, 21 settembre 1992, n. 770);

– risulta dalla documentazione prodotta in atti dall’Avvocatura erariale in data 20/4/2011 (v. tabella estratta dal database dell’ISTAT) che anche alla data del 31/12/1996 la popolazione residente nel Comune di Raffadali era in numero tale da giustificare l’istituzione della quarta sede farmaceutica (14.150 abitanti);

– l’affermazione relativa alla inattendibilità del dato relativo alla popolazione residente nel Comune di Raffadali risulta del tutto sprovvista di prova.

Segue da ciò l’infondatezza del ricorso principale.

4. E’ possibile passare ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto il decreto n. 46 del 27/1/2010 con il quale l’Assessorato Regionale della Salute ha confermato al 31/12/2007 la precedente pianta organica delle farmacie del Comune di Raffadali, nonché la nota dello stesso Assessorato prot. n. 242/10 nella parte in cui l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta soppressione della nuova quarta sede farmaceutica ritenendo che l’istituzione della stessa rispondesse all’esigenza di "garantire il servizio farmaceutico alle zone di nuova espansione urbanistica".

4.1. Con il primo motivo aggiunto (Violazione dell’art. 380, c. 2, r.d. 1265/34 – Violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 – Violazione dell’art. 5, c. 1, l. n. 362/1991 – Eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, travisamento dei fatti), si afferma:

– che risulta incontroverso che alla data del 31/12/2007 la popolazione residente nel Comune di Raffadali fosse di 13.208 abitanti, rendendosi per l’effetto soprannumeraria la quarta sede farmaceutica (istituita nel 1998, ma non ancora assegnata);

– che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 e 380, c. 2, r.d. 1265/34, la p.a. è tenuta alla soppressione delle farmacie urbane soprannumerarie poste in un Comune con più di 12.500 abitanti che siano ancora vacanti: tale è la quarta sede farmaceutica del Comune di Raffadali;

– che la sede di cui trattasi era soprannumeraria sin dalla sua istituzione e che detta istituzione era, ab origine, illegittima in quanto non fondata su dati ISTAT, ma su dati derivanti da un censimento comunale, nonostante la legge (v. art. 1, c. 1, d.P.R. 21/8/1971, n. 1275) imponesse di far riferimento solo alla fonte ISTAT;

Ritiene al contrario il Collegio:

– che sia condivisibile l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. V, 15 maggio 2006, n. 2717), secondo il quale "la revisione in diminuzione delle sedi farmaceutiche, nell’ambito della procedura di revisione della pianta organica, non è un provvedimento né obbligatorio né automatico, ma contenente una valutazione discrezionale di merito circa la sussistenza o meno dell’interesse pubblico, pur in presenza dei presupposti necessari per far luogo alla soppressione di una determinata sede"; detto orientamento non può che valere anche per le farmacie urbane, risultando sempre prevalente l’interesse pubblico volto a garantire la maggiore fruibilità del servizio farmaceutico da parte dell’utente rispetto a quello del privato (del farmacista) a ridurre il numero dei concorrenti, al fine di incrementare il proprio guadagno (in tal senso, sia pur de jure condendo, si giustifica la tendenza alla liberalizzazione delle farmacie in ossequio ai principi propri del diritto comunitario);

– la sede non era soprannumeraria sin dalla sua prima istituzione (v. parte motiva relativa al ricorso principale).

Ad abundantiam osserva il Collegio che le nuove censure proposte in sede di motivi aggiunti avverso la determinazione di istituire la nuova farmacia sono palesemente inammissibili.

D’altra parte, quand’anche non fossero inammissibili, dette censure sarebbero comunque infondate.

Invero, osserva il Collegio, da un lato, che l’adempimento biennale della revisione delle piante organiche delle farmacie non può che essere ancorato ai dati rilevati in via normale dall’ISTAT (v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 maggio 2009, n. 2920) e, dall’altro lato, che nel caso di specie l’ISTAT ha attestato (v. tabella sopraindicata) che la popolazione residente nel Comune di cui trattasi, tanto nel 1995 (anno preso in considerazione dall’Assessorato) che nel 1996 (anno preso in considerazione dai ricorrenti), era superiore ai 14.000 abitanti.

Segue da ciò l’infondatezza del primo motivo aggiunto.

4.2. Con il secondo ed il terzo dei motivi aggiunti (Violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di presupposto, arbitrio – Violazione dell’art. 5, c. 1, l. n. 362/1991 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di presupposto, arbitrio), si afferma:

– che laddove si ritenga che la soppressione delle sedi farmaceutiche urbane vacanti non sia obbligatoria, ma discrezionale, i provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi in quanto la p.a. ha omesso di porre in essere una indagine seria e scrupolosa in ordine alle ragioni idonee a mantenere l’istituzione della quarta sede farmaceutica e non ha esplicitato l’iter logicogiuridico posto a fondamento della scelta di non procedere alla soppressione di tale sede nonostante le numerose richieste formulate in tal senso dal Comune di Raffadali;

– che con la nota prot. n. 242/10, in particolare, l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta soppressione della nuova quarta sede farmaceutica ritenendo che l’istituzione della stessa rispondesse all’esigenza di "garantire il servizio farmaceutico alle zone di nuova espansione urbanistica" e ponendo a fondamento della propria determinazione una relazione tecnica trasmessa dal Responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Raffadali datata 5/11/1997 (relazione peraltro non rinvenuta agli atti del procedimento) nonostante il Comune avesse più volte affermato che le esigenze di assistenza farmaceutica sono compiutamente soddisfatte dalle tre farmacie in esercizio;

– nel caso di specie non sussistono peraltro particolari condizioni topografiche o di viabilità tali da rendere difficoltoso ai cittadini delle zone periferiche di Raffadali di raggiungere le attuali farmacie (il che rende inapplicabile la deroga al criterio della popolazione nella istituzione delle sedi farmaceutiche, peraltro deroga relativa solo ai Comuni con meno di 12.500 abitanti, il che non è nel Comune di Raffadali);

– che laddove si ritenga che l’attuale allocazione delle tre sedi farmaceutiche non garantisca una adeguata erogazione del servizio, la conseguenza non potrebbe mai essere quella della istituzione di una quarta sede, ma solo quella di una diversa allocazione delle sedi esistenti, come proposto dallo stesso Comune (v. nota 14618/P.M./09).

Ritiene il Collegio che le censure dedotte presentino alcuni limitati profili meritevoli di accoglimento.

Si osserva innanzitutto che secondo il condivisibile orientamento del giudice d’appello (v. C.g.a. 21 marzo 2011, n. 250): "il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie di un Comune ha natura di atto programmatorio, a contenuto generale, essendo finalizzato ad assicurare in modo idoneo, adeguato e funzionale agli interessi della collettività, la distribuzione sul territorio delle farmacie. Siccome connotato da ampia discrezionalità, tale provvedimento di revisione non abbisogna di specifica motivazione e può essere censurato, sotto il profilo contenutistico, soltanto per evidente e grave irragionevolezza. In altri termini, le scelte rispettivamente assunte dall’Amministrazione comunale e dall’Amministrazione regionale in sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche sono frutto di un ampio potere discrezionale, finalizzato a garantire, attraverso una razionale distribuzione delle farmacie sul territorio, l’interesse pubblico alla realizzazione e alla conservazione di un adeguato livello di assistenza farmaceutica: come tali, esse impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi palesemente irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un travisamento dei fatti.".

Segue da ciò che nessuna motivazione della mancata soppressione della quarta sede farmaceutica del Comune di Raffadali potrebbe pretendersi con riferimento al decreto n. 46 del 27/1/2010 con il quale l’Assessorato Regionale della Salute ha confermato al 31/12/2007 la precedente pianta organica del medesimo Comune, sia pur divenuta soprannumeraria a seguito della contrazione della popolazione residente (circostanza questa incontestata tra le parti – v. anche tabella relativa ai dati ISTAT soprarichiamata dalla quale risulta che, a decorrere dall’anno 2001, la popolazione residente nel Comune di Raffadali è scesa sotto i 14.000 abitanti – soglia minima per l’istituzione della quarta sede farmaceutica).

D’altra parte, il caso di specie evidenzia alcune peculiarità:

– emerge dalla documentazione prodotta in atti l’esistenza di un palese conflitto tra le posizioni (che dovrebbero essere teoricamente entrambe ispirate all’interesse pubblico) dell’Amministrazione regionale, da un lato (contraria alla soppressione della sede farmaceutica di cui trattasi) e dell’Amministrazione comunale, dall’altro lato (favorevole a detta soppressione – senza che detta posizione sia però stata trasfusa in un intervento, anche solo ad adiuvandum,rispetto al ricorso principale, ovvero in una memoria, rispetto a quello per motivi aggiunti, a detto Comune notificato);

– i tre ricorrenti (titolari delle tre farmacie) presenti nel Comune sono allineati sulla posizione dell’Amministrazione comunale essendo titolari dell’interesse (del tutto privato e recessivo rispetto a quello pubblico) a limitare la concorrenza derivante dall’apertura di una nuova sede farmaceutica. Essi giungono pertanto finanche a sostenere di non essere contrari ad una diversa allocazione delle tre sedi esistenti (v. memoria dei ricorrenti depositata in data 10/5/2011) a seguito di un provvedimento coattivo di decentramento, in sostanza, accettandone le conseguenze che esso comporterebbe, anche in termini economici (v. memoria dell’Avvocatura erariale depositata in data 29/4/2011);

– di fatto la motivazione che l’Assessorato della Salute ha ritenuto di porre a fondamento della propria determinazione si desume (per come ammesso anche dall’Avvocatura erariale – v. pag. 15 della memoria depositata in data 29/4/2011) dal contenuto della nota 19/1/2010, prot. n. 242, adottata pochissimi giorni prima della determinazione relativa alla revisione della pianta organica (27/1/2010, prot. n. 46). Nella citata nota l’Assessorato, rispondendo ad una ulteriore istanza del Comune volta ad ottenere la soppressione della quarta sede farmaceutica, afferma di non poter accogliere detta richiesta in quanto essa appare "in netto ed evidente contrasto con quanto scritto dal responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Raffadali nella relazione tecnica del 5/11/1997, riguardante la descrizione delle zone di nuova espansione urbanistica carenti di servizio farmaceutico, laddove si legge che tutte le zone di nuova espansione sono prive di servizio farmaceutico, in quanto le tre attuali sedi farmaceutiche sono concentrate lungo il Corso Nazionale su un tratto di mt. 250 circa.".

Orbene, ad avviso del Collegio, è da ritenersi quanto meno irragionevole fondare, nel 2010, una determinazione (quale quella relativa alla revisione della pianta organica di un Comune) sulla base di un’istruttoria che si sostanzia in una relazione tecnica recante data 5/11/1997 e, quindi, anteriore di ben 14 anni rispetto al momento in cui la determinazione è stata assunta.

Segue da ciò che il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, sia pur nei limiti indicati e soprattutto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione regionale che, nell’ottica dell’esclusivo perseguimento del superiore interesse pubblico a garantire in tutto il territorio del Comune di Raffadali un servizio farmaceutico efficace, conserva intatto il potere di rideterminarsi emendando il procedimento dei vizi riscontrati, nel senso della conservazione della quarta sede farmaceutica, ovvero della sua soppressione, eventualmente con decentramento, anche coattivo, di quelle esistenti.

5. Ritiene, infine, il Collegio che la parziale soccombenza reciproca giustifichi la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite e la declaratoria dell’irripetibilità nei confronti di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:

1) rigetta il ricorso principale;

2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il decreto n. 46 del 27/1/2010 (con esclusivo riferimento alla pianta organica del Comune di Raffadali) e la nota dell’Assessorato regionale della Salute prot. n. 242 del 19/1/2010, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione regionale intimata;

3) compensa le spese tra le parti costituite.

4) dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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