T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1515 Piano regolatore particolareggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. Con ricorso notificato all’Assessorato, a mani e a mezzo posta in data 2122/1/2008 e al Comune di Agrigento a mezzo posta in data 29/1/2008, e depositato in data 5/2/2008, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati aventi ad oggetto l’approvazione del piano particolareggiato del centro storico del Comune di Agrigento, nella parte in cui è stata respinta l’opposizione da loro proposta avente ad oggetto la sopraelevazione di un edificio i cui piani primo, secondo e terzo, di loro proprietà, erano stati distrutti da bombardamenti aerei nel 1943.

Avverso i provvedimenti deducono:

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l.r. n. 70/76, come modificata ed integrata con l.r. n. 34/95- Motivazione apparente, carente e contraddittoria;

Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, senza peraltro spiegare difese scritte.

All’udienza pubblica del giorno 4/5/2011, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Dopo il passaggio in decisione del ricorso è emersa la questione relativa alla possibile irricevibilità del ricorso, il ricorso è stato pertanto riportato in rilettura in data 1/6/2011, ed è stato concesso alle parti termine di giorni 15 (quindici) per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a.

In data 15/6/2011 i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

In data 12/7/2011 il ricorso è stato nuovamente trattato in camera di consiglio e definitivamente deciso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia irricevibile.

Invero, per come osservato già nell’ordinanza n. 1039/2011, il ricorso è stato notificato, una prima volta al Comune di Agrigento, a mezzo posta, con consegna del plico all’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Palermo effettuata in data 21/1/2008.

Detta notifica non è però andata a buon fine atteso che è stata omessa finanche l’indicazione dell’indirizzo del destinatario; infatti, sul plico è stata apposta dalla difesa del ricorrente la seguente indicazione: "Al Comune di Agrigento, nella persona del legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la residenza municipale".

Il plico è quindi stato restituito al mittente con l’indicazione "sconosciuto"; né avrebbe potuto essere altrimenti, essendo onere della parte che richiede la notifica indicare l’indirizzo del destinatario (e ciò anche se si tratta della pubblica amministrazione comunale – nella specie il Comune di Agrigento – tenuto peraltro conto che è stata la difesa dei ricorrenti a scegliere di notificare l’atto a mezzo posta per mezzo dell’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Palermo).

A questo punto la difesa dei ricorrenti ha provveduto a notificare nuovamente l’atto, questa volta indicando anche l’indirizzo del Comune di Agrigento (Piazza Luigi Pirandello, n. 1). Il plico è stato però consegnato per la nuova notifica (andata a buon fine) solo in data 29/1/2008 e quindi oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto regionale impugnato unitamente alla presupposta delibera comunale (atti facenti parte di un procedimento complesso, a formazione progressiva, di cui sono necessariamente contraddittori tanto l’Amministrazione regionale, che il Comune).

D’altra parte, l’utilizzazione del servizio postale avviene a rischio di chi la richiede a titolo di (auto)responsabilità oggettiva (arg. ex Cons. Stato, Ad. Plen., 14 febbraio 2001, n. 1).

Né ad avviso del Collegio si deve arrivare a diversa conclusione (per come prospettato dalla difesa dei ricorrenti nella memoria ex art. 73, c. 3, c.p.a.) alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 477/2002 e del nuovo art. 149 c.p.c.; invero, il Collegio non mette in dubbio che, per il notificante, la notifica a mezzo posta si perfezioni con la consegna del plico all’Ufficiale giudiziario, ma ciò vale a condizione che la notifica non sia carente degli elementi minimi necessari per perfezionarsi e tra tali elementi minimi vi è, necessariamente, l’indicazione dell’indirizzo del destinatario.

Invero secondo la giurisprudenza: "A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso… esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante" (v. Cass. civ., s.u., 30 marzo 2010, n. 7607).

Segue da ciò che, nel caso di specie, non può essere concesso il beneficio dell’errore scusabile (e, per l’effetto, la rimessione in termini) ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in quanto non sussiste alcuna incertezza sulla questione in diritto, né si è verificato un "grave impedimento di fatto" che abbia reso impossibile la notifica del plico al Comune di Agrigento nel rispetto dei termini di legge (nel caso di specie l’art. 21, c. 1, l. n. 1034/1971 applicabile ratione temporis); si è semplicemente verificato un errore della difesa dei ricorrenti (l’omessa indicazione dell’indirizzo del Comune al quale doveva essere effettuata la notifica a mezzo posta).

Rileva infine il Collegio che del tutto irrilevante è la circostanza che il Comune si sia costituito in giudizio e non abbia eccepito l’irricevibilità del ricorso, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio rispetto alla quale la costituzione non può avere effetto sanante in quanto gli effetti della decadenza dall’impugnazione si producono ipso iure allo scadere del termine per la sua proposizione.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Ritiene il Collegio che sussistono comunque le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c. per poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della circostanza che le Amministrazioni resistenti non hanno svolto difese scritte, nemmeno a seguito della concessione del termine di cui all’art. 73, c. 3. c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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