Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-07-2011, n. 28926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha riconosciuto la continuazione tra i fatti del procedimento pendente dinanzi ad essa e quelli già decisi con sentenza ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Catania in data 13.10.09. Per l’effetto, ha rideterminato la pena finale in un anno di reclusione e 1000 Euro di multa.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso deducendo:

1) violazione del principio del ne bis in idem in quanto i fatti giudicati dalla Corte e quelli già decisi dal G.u.p. sarebbero i medesimi.

2) violazione di legge nella determinazione della pena perchè è principio giurisprudenziale (sez. 5, 16.4.99, n. 6894) che le attenuanti generiche riconosciute con riguardo alle violazione più grave devono intendersi operanti anche per gli altri reati contestati. Nella specie, invece, la Corte non ha tenuto conto delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. pur risultando che il G.u.p. lo aveva fatto nella decisione pronunciata per il fatto che, nella continuazione, era stato ritenuto più grave.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Con il primo motivo si deduce, infatti, per la prima volta qualcosa di nuovo.

Come noto, l’art. 609 c.p.p., comma 2, nella parte in cui stabilisce che la Corte di Cassazione decide anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, "trova applicazione a condizione che trattisi di questioni di solo diritto, sorte a cagione dello jus superveniens o per circostanze sopravvenute, rimanendo quindi esclusa la sua operatività quando la decisione implicherebbe valutazioni di fatto" (sez. 3, 15.10.04, Ficarra, Rv. 230425).

Tale è, per l’appunto, il caso in esame ove, peraltro, si constata anche la genericità dell’assunto difensivo fondato sul semplice contenuto di intercettazioni allegate (fermo restando, altresì e ad abundantiam, che, prima facie, i fatti appaiono offerenti visto che, nella sentenza qui impugnata, la contestazione è relativa a 12 gr di cocaina 2 dei quali già ceduti a D.B. il 15.3.05, mentre, nella sentenza del G.u.p. si parla genericamente di cessione di cocaina dal gennaio al marzo 2005).

E’ del tutto privo di fondamento anche il secondo motivo a proposito del quale si deve, innanzitutto sottolineare che il precedente giurisprudenziale, evocato dal ricorrente a sostegno del proprio assunto, non è rinvenibile mentre, scorrendo la giurisprudenza di questa S.C. sul tema delle modalità con cui applicare le circostanze attenuanti nel caso di reato continuato, il principio che se ne trae è esattamente opposto a quello qui affermato. Ed infatti, è stato detto che, nel reato continuato, "la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche deve essere applicata alla più grave delle violazioni al fine di stabilire la pena base, mentre, delle circostanze attenuanti inerenti alle violazioni meno gravi, si deve tenere conto soltanto per determinare la misura dell’aumento da apportare alla pena base" (Sez. 2, 11.3.92, Serra, Rv. 191062; conf, Rv. 204840 del 1996).

Nessun vizio è, quindi, ravvisabile a riguardo nella decisione impugnata.

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *