Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26609 Onere della degenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di B.F. e B.L. quali eredi di N.M.R., proposta nei confronti dell’Azienda U.S.L. (OMISSIS) di Empoli avente ad oggetto la condanna di detta Azienda al pagamento delle spese sanitarie sostenute all’estero per i trattamenti chemioterapici cui si era sottoposta la loro dante causa.

La Corte del merito, premesso che in base al quadro legislativo di riferimento doveva affermarsi che i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per cure presso centri di altissima specializzazione all’estero erano costitute dall’impossibilità di fruire delle stesse tempestivamente ed adeguatamente nel nostro paese, riteneva che i ricorrenti non avevano fornito la prova delle ricorrenza di dette condizioni. In particolare, sottolineava la Corte fiorentina, i ricorrenti non avevano dimostrato l’inidoneità delle strutture nazionali a fornire la necessaria assistenza che la situazione esigeva e la intempestività delle risposte che le strutture del S.S.N. avrebbero offerto alle richieste di trattamenti terapeutici, mai neppure avanzate dalla N..

Avverso questa sentenza gli eredi della N. ricorrono in cassazione sulla base di due censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

Motivi della decisione

Con la prima censura i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 595 del 1985, art. 3 pongono il seguente quesito di diritto:"se il principio dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 1395 del 1989, art. 3 debba considerarsi assolto con il contemporaneo accertamento della non ottenibilità in modo tempestivo delle prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.N. nonchè con la non ottenibilità delle cure in modo adeguato, ovvero se l’onere possa considerarsi assolto con la dimostrazione alternativa di uno dei due requisiti".

La censura è infondata.

Premesso che la censura va valutata alla stregua del quesito di diritto, così come formulato dalla parte, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cfr. per tutte Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420), rileva il Collegio che il quesito di cui al motivo in esame, per come articolato, non è idoneo ad assolvere alla sua funzione nel senso che dalla risposta positiva dello stesso non consegue l’annullamento della sentenza impugnata.

Infatti la Corte del merito ha accertato che i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza dell’una e dell’altra condizione richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per cure presso centri di altissima specializzazione all’estero e cioè non hanno provato l’impossibilità di fruire delle cure tempestivamente ed adeguatamente nel nostro paese.

Pertanto quand’anche questa Corte accedesse alla tesi prospettata dai ricorrenti – ossia che sarebbe sufficiente provare la sussistenza di una sola di dette condizioni e non di entrambe – la sentenza comunque non potrebbe essere annullata stante l’intangibile accertamento di fatto della mancata dimostrazione di ambedue le condizioni.

L’affermazione di un principio di diritto, infatti, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Difetta del tutto, infatti, la specifica indicazione del fatto controverso, atteso che oltre al mero fatto il ricorrente deve indicare, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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