Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-07-2011, n. 28868 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E., indagato in ordine al delitto di rapina aggravata in danno di un barista delle somme di Euro 1500 e di Euro 500 contenute rispettivamente in un marsupio e nel registratore di cassa dell’esercizio commerciale, ricorre avverso l’ordinanza del tribunale del Riesame di Messina in data 10.5.2010 che ha confermato l’ordinanza del Gip di Messina in data 15.4.2010 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Deduce difetto di motivazione per avere il tribunale omesso di considerare, ai fini della esclusione del delitto di rapina, i fotogrammi tratti dalle video riprese del locale che non dimostrano la sottrazione di denaro dal registratore di cassa. Lamenta contraddittorietà della motivazione rilevando che il certificato medico della parte lesa ha riferimento a lesioni non inferte dall’indagato, ma subite accidentalmente dal barista che ebbe a cadere nell’inseguire il ladro. Con altro motivo deduce l’omessa motivazione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari comunque tutelabili adeguatamente con la misura degli arresti domiciliari, essendo esso indagato persona incensurata.

Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato risolvendosi in una discrezionale valutazione di insufficienza indiziaria per il delitto di rapina a fronte di un non illogico giudizio di gravità degli indizi accertasti dal giudice di merito. Nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).

In conclusione il controllo di legittimità sui punti devoluti rimane circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. 6, 25.5.95 n. 2146, depositata 16.6.95, rv. 201840).

Nel caso concreto il tribunale ha considerato tutti i dati fattuali della fattispecie logicamente osservando che gli indizi del delitto di rapina sono costituiti dalle dichiarazioni della parte lesa che ha con precisione indicato le minacce e lo spintone, mentre nessun fotogramma ritrae i momenti dell’impossessamento del compendio sottratto con la conseguente irrilevanza delle specifiche doglianze inerenti la carenza di foto rappresentative della violenza.

Il ricorso relativo alle esigenze cautelari deve essere rigettato alla luce del principio di legittimità che statuisce che ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. c), gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p.. L’attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato (nella specie le modalità della vicenda evidenziante una indole violenta e trasgressiva) costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente e l’attualità delle esigenze (Cass. 3, 23.4.04, ud. 18.3.04, rv. 228882; Cass. 6, 6.6.02 n. 22121, c.c. 20.2.02, rv. 222242). Infine la scelta della misura costituisce una valutazione di merito che deve ritenersi in concreto non illogica per il riferimento alle modalità del fatto, così come circostanziato.

Al rigetto del ricorso dell’indagato segue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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