Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-07-2011, n. 28842

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità di essa prevenuta in ordine al delitto di incauto acquisto di telefono cellulare provento di furto denunciato il (OMISSIS) ed ha irrogato la pena di Euro 200 di ammenda ( art. 712 c.p., comma 2).

Il difensore deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione che ha ritenuto sussistere l’elemento colposo del mancato controllo della legittimità della detenzione del telefono da parte del non identificato ragazzo da cui lo aveva avuto in prestito nella notte di ferragosto (data questa del furto) in una spiaggia. Osserva che gli stessi elementi che hanno indotto il giudice di merito ad escludere il contestato delitto di ricettazione dovevano consentire il proscioglimento anche dalla ipotesi contravvenzionale, fondata sui medesimi dati fattuali della fattispecie. Con altro motivo deduce il decorso del termine di prescrizione, essendo il decreto di citazione a giudizio stato formato in data 13.10.08 e quindi in data successiva ai quattro anni dal fatto.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^ 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Deve invece affermarsi che nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha espresso un giudizio probatorio non illogico avendo accertato che l’imputata ha ricevuto il telefonino da uno sconosciuto senza avere specifiche assicurazioni ancorate a dati di fatto evidenzianti la lecita provenienza dell’oggetto.

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, essendo l’atto interruttivo stato emesso in data successiva al maturato termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’art. 157 c.p., per le contravvenzioni. Conseguente l’annullamento senza rinvio della sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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