Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-07-2011, n. 28841 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.R. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 19 aprile 2010 che ha confermato la responsabilità del prevenuto, accertata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato in ordine al delitto di ricettazione di 683 ed musicali, 209 ed video giochi e 54 dvd cinematografici. La stessa sentenza ha assolto il prevenuto perchè il fatto non sussiste in ordine al delitto di cui alla L. n. 633 del 1991, art. 171 ter, comma 1, lett. c. Il difensore deduce violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza del "reato presupposto, ossia della abusiva riproduzione, ad opera di altro soggetto dei supporti magnetici concernenti opere musicali ed audiovisive detenuti dal M. per la vendita", fatto per cui è stato prosciolto. Con altro motivo deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., rilevando doversi valutare la fattispecie in tutti i suoi elementi costitutivi e non solo con riferimento la valore dei beni provento di delitto. Deduce infine violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è fondato per essere insussistente un fatto delittuoso presupposto della contestata imputazione di ricettazione. Infatti nel capo A della imputazione non sono indicati ed addebitati con riferimento alla violazione della legge sul diritto di autore fatti di illecita riproduzione delle opere musicali e cinematografiche diversi ed ulteriori rispetto alla sola omessa apposizione del marchio SIAE (fatto debitamente contestato e normativamente previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. A, ed in ordine al quale l’imputato è stato prosciolto dal giudice di merito).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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