Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-07-2011, n. 4508 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con una prima sentenza il T.A.R. per la Sardegna aveva annullato il diniego alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dal D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146, con espressa salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione da emanarsi a seguito del riesame dell’istanza.

Con la sentenza di cui si chiede la revocazione, la Sezione ha accolto il ricorso del Ministero della Difesa ed annullato la sentenza resa in primo grado dal T.A.R. nel presupposto che il portato sostanziale della decisione fosse il mero riesame della pretesa, negando di conseguenza la spettanza del diritto.

Il G. chiede qui la revocazione delle predetta sentenza lamentando che vi sarebbe stato uno scollamento tra le ragioni del TAR Sardegna e il provvedimento negatorio dell’Amministrazione e che sarebbe mancata quindi una specifica valutazione sull’omogeneità delle condizioni che possa essere riferito alle prestazioni concretamente svolte ai sensi dell’art. 8 del predetto D.P.R. n. 146.

Il giudicante, ad avviso del G., avrebbe recepito erroneamente la circostanza per cui la nota che ribadiva il diniego, fondata sulla normativa relativa all’indennità di rischio, fosse inapplicabile alle Forze Armate; e che tale circostanza era già stata censurata nella prima sentenza, con la quale si era ritenuto che la stessa potesse essere applicata alle Forze Armate medesime.

Sarebbe sfuggito al Consiglio di Stato – argomenta sempre il G. – che uno dei motivi di annullamento del primo provvedimento era stato proprio questo, ed avrebbe pure erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza che soltanto le annotazioni in concreto dovevano portare un riconoscimento dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 146

Secondo il G., vi sarebbe quindi stato un errore nella percezione del contenuto sia della sentenza di primo grado e sia nella portata della sentenza di ottemperanza rilevante ai fini della proposizione del ricorso per revocazione ex articolo 395 c.p.c. n. 4.

L’assunto è inammissibile.

Come è noto, secondo l’adunanza Plenaria (cfr. sentenza 17 maggio 2010 n. 2) l’art. 395, n. 4 c.p.c., prevede che l’errore di fatto, il quale consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto.

Il ricorso per revocazione è sempre inammissibile allorquando, come nel caso in esame, si contestino le conclusioni a cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto. In tal caso, è evidente che la domanda di revocazione non può essere utilizzata né per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire ad una diversa decisione (cfr. in primis: Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 1979 n. 309) e neppure per condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (in quanto teoricamente reiterabile più volte: cfr. ex multis Cass. civile, Sez. I, 19 giugno 2007 n. 14267).

Ma nella specie non si rinviene alcun errore di fatto, dato che la sentenza non è affatto il frutto di una svista o di un’invenzione del giudice, ma contiene solo la valutazione degli atti di causa.

La sentenza di cui si chiede qui la revocazione – risolvendo un punto di diritto controverso della causa — ha infatti ritenuto che il primo giudicato avesse un portato meramente procedimentale e non sostanziale.

Nel caso in esame non vi è stata un’errata o emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, ma – al contrario – un compiuto giudizio su di un punto controverso e sul quale la decisione ha espressamente motivato sulla base dei fatti e degli atti.

Il presente rimedio non è, pertanto, ammissibile perche non si può considerare quale errore di fatto la valutazione di un profilo che incide su un aspetto della controversia che ha formato specifico ed analitico capo della sentenza oggetto di valutazione da parte del Giudice d’appello (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006 n. 3721; Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006 n. 3343 e Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2278, Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5196).

Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto lo dichiara inammissibile.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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